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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06378/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo con cui una dipendente pubblica, già insegnante di ruolo, riuscì a essere trasferita e inquadrata nei ruoli del Comune di Terni dopo avere presentato domanda di mobilità ai sensi del d.P.C.M. n. 325 del 1988. La dipendente aveva indicato il Comune di Terni tra le amministrazioni di destinazione, ma il trasferimento fu inizialmente ostacolato dal diniego del Provveditorato agli Studi, poi annullato dal giudice amministrativo. In seguito, il Comune approvò la sua collocazione al primo posto in graduatoria per un posto di funzionario direttivo amministrativo, ma l'effettivo trasferimento avvenne solo nel 1995. La ricorrente sosteneva che, se fosse stata tempestivamente immessa nei ruoli comunali, avrebbe dovuto conseguire già dal 1991 la qualifica dirigenziale attribuita ad altri dipendenti dell'VIII qualifica in conseguenza della riorganizzazione dell'ente. Chiedeva quindi l'accertamento del diritto all'inquadramento retrodatato, il pagamento delle differenze retributive e, in subordine, il risarcimento del danno per perdita di chance o per il ritardo nell'inquadramento. Con il ricorso per cassazione denunciava: violazione dell'art. 2043 c.c. per non avere la Corte territoriale considerato il nesso causale tra il ritardo del Comune e il mancato passaggio alla dirigenza; violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. per avere richiesto una prova eccessiva del danno da perdita di chance; omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'avvenuta riqualificazione automatica dei posti; violazione del d.P.R. n. 347 del 1983, sostenendo che la titolarità di strutture intermedie non fosse requisito necessario o che, comunque, l'avrebbe conseguito se trasferita in tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i primi due motivi e il terzo e quarto motivo, in sostanza, mirassero a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che, secondo la ricostruzione della Corte d'appello, la prima qualifica dirigenziale presupponeva non solo il possesso dell'VIII qualifica funzionale, ma anche la titolarità di strutture intermedie, circostanza che la ricorrente non aveva allegato né provato. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato anche l'insussistenza del nesso causale, perché il Comune non avrebbe potuto inserirla nei ruoli prima dell'annullamento del diniego del Provveditorato e comunque prima del successivo assenso al trasferimento. Il ricorso incidentale condizionato del MIUR non è stato esaminato ed è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese in favore del MIUR e del Comune di Terni, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte ritiene inammissibile la censura perché richiede una rivalutazione del nesso causale e del merito, e comunque evidenzia l'assenza di incidenza causale della condotta omissiva del Comune nel periodo anteriore all'annullamento del diniego autorizzativo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte conferma che spettava alla ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del preteso diritto all'inquadramento dirigenziale e del danno da perdita di chance

  • art. 372 c.p.c.

    le nuove contestazioni depositate in cassazione sono dichiarate inammissibili, perché nel giudizio di legittimità possono essere esaminate solo le doglianze già contenute nel ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la regolazione delle spese secondo la soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di sussistenza dei presupposti

  • d.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 4

    indicato come base della domanda di mobilità della ricorrente verso altra amministrazione

  • d.P.R. n. 347 del 1983, art. 40

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il diritto alla prima qualifica dirigenziale; la Corte richiama invece la lettura della Corte d'appello, secondo cui tale passaggio richiedeva anche la titolarità di strutture intermedie

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte nuove contestazioni o questioni di fatto tramite memorie o depositi ex art. 372 c.p.c.; il controllo di legittimità resta circoscritto ai motivi originariamente dedotti.
  • Le censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o del nesso causale sono inammissibili in cassazione.
  • Chi agisce per il risarcimento del danno da ritardato inquadramento o da perdita di chance deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto, compresi il requisito professionale richiesto per il superiore inquadramento e il concreto nesso causale tra ritardo e pregiudizio.
  • La perdita di chance non può essere riconosciuta in via automatica sulla base della sola probabilità astratta di un avanzamento: occorre dimostrare che, secondo la disciplina applicabile e gli elementi di causa, la possibilità perduta fosse giuridicamente e fattualmente concreta.
  • Quando un avanzamento di qualifica è subordinato, secondo la ricostruzione del giudice di merito, a requisiti ulteriori rispetto a quelli evocati dal ricorrente, la mancata allegazione e prova di tali requisiti comporta il rigetto della domanda, non essendo consentito alla Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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