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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44440/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere per presunta associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). I motivi di ricorso includevano: (1) vizio per il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza per legittimo impedimento dei difensori (COVID e impegno professionale); (2) contestazione dell'incompatibilità del Presidente del Collegio, il quale aveva già esercitato funzioni da GIP autorizzando intercettazioni; (3) insufficienza e contraddittorietà del quadro indiziario circa il ruolo di "promotore" attribuito a Briganti (dichiarazioni di collaboratori riferite a periodi anteriori, conversazioni isolati e mancanza di contatti diretti, presunta sovrapposizione con altro procedimento per 416-bis e possibile ne bis in idem); (4) (motivo autonomo) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella mancata considerazione del lungo periodo di detenzione precedente, del percorso di reinserimento e della possibile adeguatezza di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure di carattere processuale relative al differimento dell'udienza e all'applicabilità dell'art. 420-ter al riesame, ritenendole infondate: il regime temporale per il riesame (art. 309 e relativi commi) prevede ipotesi tassative di differimento e non ammette l'applicazione estensiva dell'art. 420-ter; la questione dell'incompatibilità del giudice doveva essere dedotta tramite ricusazione tempestiva e non in sede di impugnazione per cassazione. Tuttavia il terzo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto insufficiente e non adeguatamente motivata la qualificazione di Briganti come promotore dell'associazione finalizzata al narcotraffico, dato che le dichiarazioni dei collaboratori erano riferite a fatti anteriori al periodo contestato e le intercettazioni considerate risultavano isolate e non idonee a provare un contributo specifico e attuale; ne consegue che il quadro gravemente indiziario va riesaminato. Per questo la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che disciplina il reato di traffico di sostanze stupefacenti; nell'ordinanza impugnata è il capo di imputazione principale per cui è stata disposta la custodia cautelare.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Definisce l'associazione mafiosa; la Corte ricorda che il reato di associazione mafiosa può concorrere con l'associazione finalizzata al narcotraffico e distingue il profilo programmatico e l'uso del 'metodo' che caratterizza il 416-bis.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    art. 309, commi 9 e 10 (e 9-bis richiamato)

    Disciplina i termini per il riesame delle misure cautelari: termine per la decisione e per il deposito della motivazione; prevede ipotesi tassative di differimento (comma 9-bis) e regole di perentorietà che limitano la sospensione dei termini.

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter

    Norma che tutela il diritto di difesa in caso di impedimento del difensore in appello cautelare; la Corte ha escluso la sua applicabilità estensiva al procedimento di riesame, per le diverse cadenze temporali e perentorietà dei termini del riesame.

  • Codice di procedura penale, art. 34

    Elenca le cause di incompatibilità del giudice; la Corte ha rilevato che la violazione di tale dovere va fatta valere mediante ricusazione e non con il ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 37 e art. 38

    art. 37; art. 38, comma 2

    Regole sulla ricusazione: la parte deve formulare la dichiarazione in udienza con riserva di formalizzazione entro tre giorni; la mancata tempestiva ricusazione rende inammissibile sollevare poi la questione in Cassazione.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 101

    Prevede ipotesi di rinvio quando l'imputato ha un legittimo impedimento e chiede di essere sentito personalmente; norma rilevante per la disciplina dei differimenti nel rito di riesame.

  • Legge n. 47 del 2015, art. 11 (che modifica art. 309 c.p.p.)

    art. 11 legge n. 47/2015 richiamato con riferimento ad art. 309

    Ha introdotto le specifiche cadenze temporali per il riesame (termini per decisione e deposito motivazione); la Corte ha richiamato questa disciplina per giustificare la perentorietà e le limitate ipotesi di differimento.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di riesame cautelare (art. 309 c.p.p.) i termini perentori previsti dalla legge limitano la possibilità di differimento: l'applicazione dell'art. 420-ter (impedimento del difensore) all'udienza di riesame non è automatica e non può essere estesa per via interpretativa quando la legge prevede ipotesi tassative di rinvio.
  • La questione di incompatibilità del giudice (art. 34 c.p.p.) deve essere sollevata tempestivamente mediante istanza di ricusazione e non può essere trasformata in motivo di impugnazione in Cassazione; se l'incompatibilità emerge in udienza, va fatta la dichiarazione di ricusazione con riserva e formalizzata nei tre giorni successivi.
  • Per qualificare un soggetto come promotore/istruttore di un'associazione è necessaria una prova indiziaria chiara e temporalmente pertinente: dichiarazioni di collaboratori riferite a periodi anteriori al contestato periodo oggetto di indagine o conversazioni isolate possono risultare insufficienti per sostenere la gravità indiziaria.
  • Il concorso tra associazione mafiosa (416-bis) e associazione finalizzata al narcotraffico è possibile in diritto; la coesistenza dei due procedimenti non determina automaticamente il ne bis in idem, ma richiede attenta valutazione della identità di oggetto e di tempo.
  • Le istanze di differimento dell'udienza di riesame per esigenze di difesa devono essere formulate personalmente dall'imputato (art. 309, comma 9-bis) o configurarsi come legittimo impedimento dell'imputato stesso; l'impedimento del difensore, se non regolato dalla specifica norma, non interrompe automaticamente i termini perentori del riesame.
  • In presenza di valutazioni indiziaria lacunose il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio: la Cassazione può sì valutare che il quadro sia carente e disporre il nuovo esame da parte del Tribunale di merito.

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