Cassazione Civile, Ordinanza n. 28149/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Gli ex soci di una società a ristretta base sociale, cancellata dal registro delle imprese ed estinta, avevano impugnato gli avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggior reddito loro attribuito in ragione della partecipazione societaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame dei contribuenti, ritenendo che, dopo l'estinzione della società, l'Ufficio potesse far valere nei confronti dei soci solo crediti erariali già definitivamente accertati prima della cancellazione, e non anche crediti oggetto di accertamenti successivi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 c.c., 36 d.P.R. n. 602/1973 e 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR aveva indebitamente limitato l'azione verso i soci ai soli crediti già definitivi prima dell'estinzione della società.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che non esiste, nell'ambito dell'art. 2495 c.c. e delle norme tributarie invocate, un requisito per cui il credito erariale debba essere già definitivamente accertato prima della cancellazione della società per poter essere fatto valere nei confronti degli ex soci. Poiché la CTR aveva introdotto tale limite in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
"ferma restando l'estinzione della società"; "dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci"
La cancellazione determina l'estinzione della società, ma i creditori sociali insoddisfatti possono agire verso i soci nei limiti di quanto da questi riscosso o, se del caso, secondo lo statuto della responsabilità applicabile.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
Norma richiamata dall'Ufficio per fondare la responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta.
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Ufficio in tema di successione/legittimazione degli ex soci rispetto ai rapporti tributari della società estinta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 380 bis c.p.c.
Indica la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in l. 17 dicembre 2018, n. 136
Richiamato ai fini della tempestività dell'impugnazione per la sospensione dei termini.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese opera un fenomeno successorio in capo ai soci: i debiti sociali non si estinguono ma si trasferiscono nei limiti e secondo lo statuto della responsabilità dei soci.
- La legittimazione passiva degli ex soci a essere convenuti per debiti della società estinta è concetto distinto dalla loro effettiva responsabilità patrimoniale per quei debiti; la prima non implica automaticamente la seconda.
- In materia tributaria, la possibilità di far valere nei confronti dei soci i crediti della società estinta non è subordinata alla condizione che il credito sia stato definitivamente accertato prima della cancellazione della società, salvo diverso specifico requisito normativo non rinvenuto dalla Corte.
- Il giudice di merito non può introdurre un limite alla responsabilità degli ex soci per debiti tributari della società estinta se tale limite non trova riscontro nella disciplina applicabile e nella giurisprudenza di legittimità.
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