Sentenza n. 550/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 266/2024 depositata e resa pubblica il 24.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 447/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 20.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta del docente e condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona n. 266/2024, passata in giudicato e regolarmente notificata all'Amministrazione. La pronuncia del giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero e le articolazioni territoriali competenti all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici individuati nella sentenza. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il TAR ha preliminarmente esaminato la possibile inammissibilità per difetto di procura, sollevata ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.; tale questione è stata superata poiché il difensore ha documentato la corretta allegazione della procura al ricorso notificato, dimostrando che il deposito di una procura destinata ad altro soggetto costituiva un mero errore materiale. È stato inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile, poiché la procura era stata correttamente allegata al ricorso notificato e l'errore nel deposito di altra procura non incideva sulla validità dell'azione. È stato dichiarato procedibile, essendo decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza prima della proposizione del ricorso. Nel merito, il TAR ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione, rilevando che il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa e non aveva eseguito il titolo giudiziale. L'Amministrazione è stata quindi condannata a dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale dovrà intervenire su istanza del creditore e provvedere entro i successivi 120 giorni. È stata respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice del lavoro, la cui attribuzione è stata oggetto dell'obbligo di esecuzione in sede di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione di ottemperanza nel caso esaminato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sollecitare il contraddittorio su una possibile causa di inammissibilità; nel caso concreto il rilievo relativo alla procura è stato superato mediante la documentazione della corretta allegazione della procura al ricorso notificato.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
L'indennizzo richiesto per l'inesecuzione del giudicato è stato negato in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo ritenuta sufficiente la nomina del commissario ad acta.
art. 39 c.p.a.
Richiamato insieme all'art. 93 c.p.c. quale fondamento della distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato e notificata all'Amministrazione è procedibile, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo prima della proposizione del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la corretta allegazione della procura al ricorso originariamente notificato rende ininfluente, ai fini dell'ammissibilità, il successivo deposito per errore materiale di una procura riferita ad altro soggetto, purché la regolarità della procura notificata sia documentata in giudizio.
- Quando l'Amministrazione non esegue un titolo giudiziale e non oppone ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato, salvo quanto eventualmente già adempiuto.
- La nomina preventiva di un commissario ad acta costituisce una misura idonea ad assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'Amministrazione; l'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
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