Risoluzione n. 312 del 21/07/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’attività di ALFA Hotel non è commercio elettronico ma cessione/rivendita di servizi alberghieri. Le prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia se riguardano alberghi situati nel territorio dello Stato e, in assenza di stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione IVA del prestatore estero, gli obblighi IVA sono assolti dalle agenzie italiane committenti ai sensi dell’art. 17, comma 3, DPR 633/1972.
Territorialità IVA delle prenotazioni alberghiere rese da ALFA Hotel a agenzie italiane
Territorialità IVA delle prenotazioni alberghiere rese da ALFA Hotel
La risoluzione affronta il trattamento IVA delle prenotazioni alberghiere commercializzate da una società con sede a Madrid, che opera attraverso un sistema riservato alle agenzie di viaggio. Il tema centrale è la qualificazione dell’attività svolta e la conseguente individuazione del corretto regime di territorialità e degli adempimenti IVA quando i servizi sono richiesti da agenzie con sede in Italia.
Quadro dei fatti esaminati
La società istante:
- ha sede in Madrid;
- acquista in proprio la disponibilità di camere d’albergo e rivende il servizio alle agenzie di viaggio;
- offre il servizio in esclusiva alle agenzie di viaggio di tutto il mondo;
- consente alle agenzie l’accesso, tramite password, a un sistema riservato di prenotazione denominato "Beta System";
- riconosce alle agenzie uno sconto del 10% sul prezzo di listino degli albergatori, sconto che costituisce per le agenzie la commissione per l’intermediazione resa ai clienti finali;
- dispone in Italia di due uffici di rappresentanza a Roma e Milano, che svolgono solo attività di promozione;
- gestisce la centrale operativa di prenotazione presso la sede di Madrid;
- non risulta identificata ai fini IVA in Italia.
La società chiede quale sia il trattamento fiscale delle prenotazioni provenienti da agenzie di viaggio italiane.
Tesi del contribuente
L’istante sostiene che gli uffici di Roma e Milano non integrino una stabile organizzazione, poiché svolgono attività meramente preparatorie o ausiliarie, limitate alla raccolta di informazioni e alla valorizzazione dell’impresa e del marchio.
Sulla base di tale impostazione, la società ritiene che le prenotazioni alberghiere effettuate da agenzie italiane siano tassabili in Italia in base alla Direttiva 2002/38/CE, recepita nel D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 273, con applicazione del meccanismo di autofatturazione da parte del cliente.
Qualificazione dell’attività secondo l’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che l’attività descritta non consiste in una mera intermediazione, bensì nell’acquisto in proprio della disponibilità delle camere di albergo e nella successiva rivendita del servizio alle agenzie di viaggio.
Viene inoltre escluso che l’utilizzo di un sistema internet riservato trasformi automaticamente la prestazione in commercio elettronico. Il mezzo informatico è considerato solo uno strumento di raccolta delle prenotazioni, assimilabile a un telefono o a un fax sotto il profilo funzionale.
Ai fini della nozione di commercio elettronico, viene richiamato l’articolo 11 del regolamento CE n. 1777/2005, secondo cui i servizi elettronici sono quelli:
- forniti attraverso Internet o una rete elettronica;
- la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata;
- con intervento umano minimo;
- impossibili da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
Nel caso esaminato, tali caratteristiche non ricorrono, poiché si tratta della fornitura di servizi alberghieri.
Territorialità delle prestazioni
L’Agenzia qualifica le prestazioni come servizi aventi ad oggetto beni immobili e richiama l’articolo 7, quarto comma, lettera a), del DPR n. 633/1972, in coerenza con l’articolo 45 della direttiva 2006/112/CE.
Ne consegue che le prestazioni sono soggette ad IVA in Italia quando la prenotazione riguarda alberghi ubicati nel territorio dello Stato.
Stabile organizzazione e adempimenti IVA
In relazione alla possibile esistenza di stabili organizzazioni in Italia, l’Agenzia precisa che tale valutazione richiede un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello, istituto limitato all’interpretazione della norma tributaria ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000.
Sulla base di quanto dichiarato dalla società, cioè l’assenza di:
- stabili organizzazioni in Italia;
- rappresentante fiscale nominato in Italia;
- identificazione diretta ai sensi dell’articolo 35-ter del DPR n. 633/1972;
l’Agenzia conclude che gli obblighi IVA relativi ai servizi resi alle agenzie di viaggio italiane sono assolti da queste ultime secondo i principi dell’articolo 17, terzo comma, del DPR n. 633/1972.
Esito della risoluzione
La risoluzione afferma quindi che:
- l’attività di ALFA Hotel non è commercio elettronico, ma fornitura/rivendita di servizi alberghieri;
- le prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia se riferite ad alberghi siti nel territorio italiano;
- in assenza di una posizione IVA del prestatore estero in Italia, gli adempimenti sono posti a carico delle agenzie italiane committenti secondo il meccanismo previsto dall’articolo 17, comma 3, DPR n. 633/1972.
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