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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19276/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale che aveva rigettato una domanda risarcitoria ex art. 2395 c.c. proposta da una società nei confronti di un'amministratrice. La Corte d'appello ha annullato il lodo ritenendo che il collegio arbitrale, pur tenuto a decidere ex bono et aequo in base alla clausola compromissoria statutaria, avesse invece deciso secondo diritto, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c. La parte ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo un vizio di nullità del procedimento e della sentenza per errore in procedendo: ha sostenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente individuato i presupposti del giudizio di equità e che, in concreto, gli arbitri avessero comunque valutato le peculiarità del caso, così da aver deciso anche secondo equità; ha inoltre contestato che la mera motivazione in diritto potesse bastare a qualificare il lodo come emesso contra clausola arbitrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Ha affermato che, quando la clausola compromissoria impone la decisione secondo equità, il lodo reso secondo diritto è effettivamente impugnabile per nullità ex art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., senza che la parte debba dimostrare che la decisione equitativa sarebbe stata diversa; tuttavia, la violazione non può essere desunta automaticamente dalla sola motivazione secondo diritto o dalla mancanza di un'esplicita menzione dell'equità, potendo questa risultare anche implicitamente dal contenuto del lodo. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, che il lodo era stato emesso secondo stretto diritto e non secondo equità, valorizzando elementi non sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2395 c.c.

    viene richiamato come base della domanda risarcitoria proposta contro l'amministratrice per danno diretto alla società.

  • art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la decisione secondo diritto in presenza di clausola che impone l'equità integra un errore in procedendo che rende il lodo nullo e impugnabile con ricorso per nullità.

  • art. 57 dello Statuto della Gru.p. Italia SPA

    "Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et aequo, entro sessanta giorni dalla nomina"

    la clausola compromissoria vincolava gli arbitri a decidere secondo equità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la soccombenza comporta il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    viene richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Se la clausola compromissoria attribuisce agli arbitri il potere di decidere ex bono et aequo, la pronuncia resa secondo diritto è nulla ed è impugnabile ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., senza che sia necessario provare che la decisione equitativa avrebbe avuto esito diverso.
  • La violazione del vincolo di equità non può essere desunta automaticamente dalla sola circostanza che il lodo sia motivato in termini di stretto diritto o che manchi un'espressa formula di decisione equitativa; l'equità può risultare anche implicitamente dal complessivo contenuto del lodo.
  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di legittimità non può riesaminare direttamente il lodo né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione degli elementi istruttori.
  • La qualificazione della decisione arbitrale come resa secondo diritto o secondo equità è questione che può essere verificata in base al contenuto complessivo del lodo e alla motivazione della sentenza che ne ha disposto l'annullamento, nei limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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