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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27416/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Martinelli impugna la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal GIP nel rito abbreviato. Il ricorso si articolava in tre motivi: 1) violazione delle norme sull'ammissibilita' dell'appello del Pubblico Ministero e difetto di specificita' dei motivi di appello ai sensi dell'art.581 c.p.p.; 2) vizio di motivazione per omessa motivazione rafforzata e mancato confronto con le ragioni dell'assoluzione di primo grado, nonche' valutazione non adeguata dell'attendibilita' dei collaboratori di giustizia utilizzati in appello; 3) vizio per aver condannato il ricorrente anche per il reato relativo alla detenzione e porto di armi (capo B) che non era stato a lui contestato in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in relazione al terzo motivo. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del PM e corretta la valutazione d'appello che, anche mediante rinnovazione istruttoria e escussione di numerosi collaboratori di giustizia, ha fornito riscontri alle dichiarazioni ritenute insufficienti dal GIP. Tuttavia la Cassazione ha accertato che il reato di detenzione e porto di armi (capo B) non era stato mai contestato a Martinelli e che la Corte territoriale l'ha comunque ritenuto a suo carico: tale vizio comporta l'annullamento senza rinvio della parte della sentenza che lo condanna per il reato sub B (pena di 2 anni), ai sensi degli artt.620, comma 1, lett. f) e 604, comma 3, c.p.p. L'annullamento non ha effetti sulla pena complessiva, che resta confermata in anni trenta di reclusione per il concorso in omicidio aggravato; non e' stata disposta comunicazione al P.M. perche' il reato sub B si e' nel frattempo prescritto.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    norma che disciplina l'assoluzione con la formula per non avere commesso il fatto; evocata in relazione alla sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati

  • art. 581 c.p.p.

    richiama il principio di specificita' dei motivi d'appello; la Corte ha valutato che il gravame del Pubblico Ministero risultava sufficientemente specifico

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato in relazione ai criteri di ammissibilita' e specificazione dell'impugnazione; utilizzato dalla Corte per valutare l'ammissibilita' del gravame

  • art. 603 c.p.p.

    disposizione sul giudizio di appello nel rito abbreviato; la Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui nel rito abbreviato c.d. 'secco' non e' obbligatoria la rinnovazione istruttoria e l'appello puo' basarsi sugli atti, salvo casi specifici

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p. (modificato)

    la modifica normativa distingue i casi in cui e' necessaria la rinnovazione istruttoria (prove dichiarative assunte in udienza o integrazione probatoria); la Corte ha osservato che la modifica si applica dal 30/12/2022 e conferma l'orientamento giurisprudenziale

  • art. 606 c.p.p.

    norme sui motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente

  • art. 605 c.p.p.

    principi sulla motivazione della sentenza e sulle modalita' di valutazione delle prove, richiamati in relazione al difetto di motivazione lamentato

  • art. 125 c.p.p.

    norma sull'onere della prova e valutazione delle prove dichiarative, richiamata nel ragionamento sulla attendibilita' dei collaboratori di giustizia

  • art. 620 c.p.p.

    consentire l'annullamento senza rinvio di parte della sentenza per vizi che rendono nulla la valutazione di un capo non contestato; applicata per annullare la condanna per il reato non contestato

  • art. 604, comma 3 c.p.p.

    norma che disciplina gli effetti dell'annullamento senza rinvio; invocata congiuntamente ad art.620 per disporre la cancellazione della parte relativa al reato non contestato

  • art. 621, comma 1 c.p.p.

    norma sulla comunicazione al Pubblico Ministero dell'annullamento; la Corte ha motivato la mancata comunicazione con la prescrizione del reato sub B

  • art. 110, 81 cpv., 575, 577 n.3, 61 n.1 c.p.

    articoli del codice penale richiamati nella imputazione per il concorso in omicidio aggravato e relative aggravanti; ripresi in ricostruzione fattuale

  • art. 416-bis c.p.

    riferimento alla fattispecie di associazione mafiosa come circostanza aggravante o elemento del quadro fattuale, valutata nel contesto della vicenda di clan

  • legge 203/1991, art. 7 (richiamato)

    richiamata come riferimento alle aggravanti previste per reati di tipo mafioso; utilizzata nella ricostruzione delle aggravanti contestate

  • sentenza CEDU Di Martino e Molinari c. Italia 25/03/2021

    principio secondo cui l'appello che peggiora una sentenza di proscioglimento potrebbe richiedere la rinnovazione istruttoria quando la testimonianza decisiva e' stata raccolta in primo grado sotto i poteri istruttori del giudice; la Corte di Cassazione ha usato tale pronuncia per motivare i limiti dell'obbligo di rinnovazione

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e sua conversione

    richiami alla modifica normativa dell'art. 603 c.p.p. e alla decorrenza delle nuove disposizioni, utilizzati per chiarire la disciplina applicabile al caso concreto

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello riforma in peius un'assoluzione pronunciata in rito abbreviato, il giudice d'appello deve fornire una motivazione rafforzata che specifichi e confuti le ragioni della decisione di primo grado; tuttavia, nel rito abbreviato 'secco' la rinnovazione istruttoria non e' sempre obbligatoria e l'appello puo' operare sulla base degli atti a determinate condizioni
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia richiedono una valutazione congiunta della credibilita' soggettiva del dichiarante e dell'attendibilita' oggettiva delle sue dichiarazioni; il giudice puo' ritenere sussistenti riscontri anche tramite confronti con altre fonti e elementi materiali
  • Non e' possibile condannare un imputato per un fatto che non gli e' stato formalmente contestato: la condanna per reato non imputato determina nullita' della parte di decisione relativa a quel reato e annullamento senza rinvio di quella statuizione
  • La modifica normativa dell'art. 603 c.p.p. precisa i casi in cui la rinnovazione delle prove dichiarative e' necessaria; pero' le pronunce della Corte EDU e l'evoluzione giurisprudenziale possono gia' orientare l'interpretazione anche per processi celebrati anteriormente alla modifica formale
  • Se il reato annullato e' nel frattempo prescritto, la Corte puo' decidere di non comunicare l'annullamento al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 621 c.p.p.

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