Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03700/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Due vicini avevano convenuto in giudizio il proprietario del fondo adiacente, chiedendo l'arretramento di una sopraelevazione realizzata sul suo immobile fino al rispetto della distanza di dieci metri dal loro edificio e deducendo che l'intervento integrasse una molestia al loro possesso. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo che la sopraelevazione fosse minima. La corte d'appello aveva confermato, valorizzando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, secondo cui l'intervento aveva comportato una variazione di altezza e volumetria di soli 9 cm., non idonea a ledere concretamente il possesso. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per non avere la corte considerato le risultanze del consulente tecnico di parte, che a loro dire evidenziavano una sopraelevazione ben maggiore; motivazione apparente e non lineare nella parte in cui era esclusa la molestia possessoria; violazione delle norme sulle distanze e della disciplina urbanistica, assumendo che l'intervento dovesse qualificarsi come nuova costruzione e che, per l'entità reale dell'opera, dovesse ritenersi sussistente la lesione del possesso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il ricorso proposto da una delle due ricorrenti, per mancata istanza di decisione dopo la proposta di definizione anticipata, e inammissibile il ricorso dell'altro ricorrente. Ha ritenuto che i primi tre motivi si risolvessero in una critica alla ricostruzione in fatto e alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, in particolare alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza denunciare un vero vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità. Ha inoltre affermato che, in tema di azione di manutenzione possessoria, la violazione delle distanze legali è deducibile solo se abbia prodotto una apprezzabile modificazione o limitazione dell'esercizio del possesso; nella specie la corte territoriale aveva logicamente escluso tale effetto, sulla base di una sopraelevazione minima. È stato anche osservato che la doglianza sulla "nuova costruzione" non colpiva la reale ratio decidendi, poiché la decisione impugnata non aveva negato tale qualificazione in astratto, ma aveva escluso la molestia possessoria in concreto. Sono state poste a carico del ricorrente inadempiente le spese, una sanzione ex art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, secondo le regole processuali applicabili.

Norme richiamate

  • art. 1170 c.c.

    L'azione di manutenzione tutela il possesso e non il diritto reale; la violazione delle distanze legali è rilevante solo se determina una concreta e apprezzabile molestia o limitazione del possesso.

  • art. 132 c.p.c.

    Le censure sulla motivazione sono state reputate infondate/inammissibili perché la sentenza di merito presentava un percorso argomentativo riconoscibile e non meramente apparente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    I motivi erano formulati come vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma in realtà miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La mancata istanza di decisione da parte di una ricorrente, dopo la proposta di definizione anticipata, ha determinato per lei l'estinzione del ricorso; inoltre la decisione conforme alla proposta ha reso applicabili le conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stato richiamato per escludere incompatibilità del presidente o del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata con la partecipazione al collegio decidente.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stata applicata la condanna al pagamento di una somma equitativa e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta o inammissibile.

  • art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001

    La norma è stata invocata dalla parte ricorrente per sostenere la qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, ma la censura non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 7 legge regionale Umbria n. 1 del 2015

    Norma richiamata dalla parte ricorrente insieme alla disciplina urbanistica sulle nuove costruzioni, senza che la Corte ne fondasse la decisione.

Massime di principio

  • L'azione di manutenzione possessoria non consente di far valere in via diretta la sola violazione delle distanze legali: occorre che l'opera abbia concretamente inciso, in modo apprezzabile, sull'esercizio del possesso.
  • In cassazione non è ammesso sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle consulenze tecniche e degli altri mezzi di prova, se il giudice di merito ha reso una motivazione sufficientemente intelligibile e non apparente.
  • Una censura è inammissibile quando non aggredisce la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, ma si misura con un profilo non decisivo o solo astrattamente rilevante.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è meramente apparente o presenta un contrasto logico insanabile; non basta contrapporre una ricostruzione fattuale alternativa.
  • La qualificazione urbanistica dell'intervento come nuova costruzione può essere irrilevante nel giudizio possessorio se il punto decisivo è esclusivamente l'assenza di una concreta molestia del possesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoProprietàConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.