Cassazione Penale, Sentenza n. 32979/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dal 27/01/2012 al 19/10/2012 e poi arresti domiciliari fino al 06/02/2013) in relazione a indizi di corruzione e collusione (artt. 110, 81, 319 c.p. e art. 3 L. 9/12/1941 n. 1383). Il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione illogica perché la Corte d'appello avrebbe trascurato elementi emersi nel merito (intercettazioni su utenze istituzionali, ruoli dei tre marescialli nelle verifiche delle slot machines) e non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza causale della partecipazione (occulta) della moglie del Russo nella Financial Consulting s.r.l. sulla decisione cautelare; sosteneva altresì che il quadro indiziario iniziale non giustificava la misura e che la Corte non aveva considerato correttamente la documentazione difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi e condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la domanda di riparazione poteva essere negata per la condotta gravemente colposa del Russo. In particolare è emerso che Russo rese dichiarazioni contraddittorie e mendaci sul fatto che la moglie fosse socia tramite una fiduciaria della Financial Consulting; chiese un posto di lavoro per la moglie a un soggetto sottoposto a controllo e accettò l'intestazione fittizia delle quote della società operante nello stesso settore di sua competenza. Tali comportamenti, qualificati come violazioni deontologiche macroscopiche e come mendacio rilevante, furono ritenuti idonei a contribuire all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e valuta se il ricorrente abbia colposamente o dolosamente contribuito alla propria detenzione
artt. 40, 41, 42, 43 cod. pen.
Richiamati in relazione agli elementi di responsabilità (concorso, partecipazione, causa) utili a valutare se la condotta del ricorrente abbia avuto incidenza causale sulla misura cautelare
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))
Norme processuali sulle censure di cassazione: qui richiamate per inquadrare le doglianze di violazione di legge e di motivazione illogica o contraddittoria
artt. 110, 81, 319 cod. pen.
Fatti di corruzione e concorso in reato contestati in origine; costituiscono il contesto fattuale rispetto al quale si valuta la fondatezza del quadro indiziario alla base della cautela
art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383
Norma richiamata con riferimento a ipotesi di collusione ed elusione degli accertamenti finanziari; parte della contestazione originaria
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es.: Sez. U. n. 51779/2013, Sez. U. n. 32383/2010)
Principi richiamati: il giudizio per la riparazione è autonomo ed è valutato ex ante (sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura); la condotta del detenuto può impedire il ristoro quando risulti dolosa o gravemente colposa e idonea a ingannare la struttura giudiziaria nel suo complesso
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: il giudice valuta se la condotta del richiedente abbia causalmente contribuito alla misura, non semplicemente se l'imputato abbia commesso o meno il reato
- La valutazione va compiuta ex ante, cioè ricostruendo il quadro indiziario così come era percepibile al momento dell'adozione della misura cautelare
- Il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, se rilevante dal punto di vista causale rispetto alla decisione cautelare, può integrare una condotta gravemente colposa che ostacola il riconoscimento dell'indennizzo
- Comportamenti deontologicamente scorretti (es. intestazioni fittizie tramite fiduciaria, rapporti economici o favori con soggetti sottoposti a controllo) possono essere valorizzati nel giudizio di riparazione se, unitamente ad altri elementi, creano una situazione obiettiva idonea a evocare una fattispecie di reato
- La semplice diversa valutazione degli stessi elementi tra giudice della cautela e giudice del merito non esclude automaticamente il diritto alla riparazione; tuttavia, se emergono condotte del ricorrente che hanno oggettivamente inciso sulla scelta della misura, il diritto può essere negato
- Per chi si trovi in situazione analoga: documentare con chiarezza la mancanza di condotte omissive o ingannevoli proprie che possano aver influito sulla misura cautelare; la prova che l'errore sia esclusivamente del giudice (e non causato da comportamenti del ricorrente) è centrale per ottenere la riparazione
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