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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32979/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione (custodia cautelare in carcere dal 27/01/2012 al 19/10/2012 e poi arresti domiciliari fino al 06/02/2013) in relazione a indizi di corruzione e collusione (artt. 110, 81, 319 c.p. e art. 3 L. 9/12/1941 n. 1383). Il ricorrente deduceva violazione di legge e motivazione illogica perché la Corte d'appello avrebbe trascurato elementi emersi nel merito (intercettazioni su utenze istituzionali, ruoli dei tre marescialli nelle verifiche delle slot machines) e non avrebbe valutato adeguatamente l'incidenza causale della partecipazione (occulta) della moglie del Russo nella Financial Consulting s.r.l. sulla decisione cautelare; sosteneva altresì che il quadro indiziario iniziale non giustificava la misura e che la Corte non aveva considerato correttamente la documentazione difensiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi e condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui la domanda di riparazione poteva essere negata per la condotta gravemente colposa del Russo. In particolare è emerso che Russo rese dichiarazioni contraddittorie e mendaci sul fatto che la moglie fosse socia tramite una fiduciaria della Financial Consulting; chiese un posto di lavoro per la moglie a un soggetto sottoposto a controllo e accettò l'intestazione fittizia delle quote della società operante nello stesso settore di sua competenza. Tali comportamenti, qualificati come violazioni deontologiche macroscopiche e come mendacio rilevante, furono ritenuti idonei a contribuire all'adozione e al mantenimento della misura cautelare. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale e valuta se il ricorrente abbia colposamente o dolosamente contribuito alla propria detenzione

  • artt. 40, 41, 42, 43 cod. pen.

    Richiamati in relazione agli elementi di responsabilità (concorso, partecipazione, causa) utili a valutare se la condotta del ricorrente abbia avuto incidenza causale sulla misura cautelare

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))

    Norme processuali sulle censure di cassazione: qui richiamate per inquadrare le doglianze di violazione di legge e di motivazione illogica o contraddittoria

  • artt. 110, 81, 319 cod. pen.

    Fatti di corruzione e concorso in reato contestati in origine; costituiscono il contesto fattuale rispetto al quale si valuta la fondatezza del quadro indiziario alla base della cautela

  • art. 3 legge 9 dicembre 1941 n. 1383

    Norma richiamata con riferimento a ipotesi di collusione ed elusione degli accertamenti finanziari; parte della contestazione originaria

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es.: Sez. U. n. 51779/2013, Sez. U. n. 32383/2010)

    Principi richiamati: il giudizio per la riparazione è autonomo ed è valutato ex ante (sulla base degli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura); la condotta del detenuto può impedire il ristoro quando risulti dolosa o gravemente colposa e idonea a ingannare la struttura giudiziaria nel suo complesso

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: il giudice valuta se la condotta del richiedente abbia causalmente contribuito alla misura, non semplicemente se l'imputato abbia commesso o meno il reato
  • La valutazione va compiuta ex ante, cioè ricostruendo il quadro indiziario così come era percepibile al momento dell'adozione della misura cautelare
  • Il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, se rilevante dal punto di vista causale rispetto alla decisione cautelare, può integrare una condotta gravemente colposa che ostacola il riconoscimento dell'indennizzo
  • Comportamenti deontologicamente scorretti (es. intestazioni fittizie tramite fiduciaria, rapporti economici o favori con soggetti sottoposti a controllo) possono essere valorizzati nel giudizio di riparazione se, unitamente ad altri elementi, creano una situazione obiettiva idonea a evocare una fattispecie di reato
  • La semplice diversa valutazione degli stessi elementi tra giudice della cautela e giudice del merito non esclude automaticamente il diritto alla riparazione; tuttavia, se emergono condotte del ricorrente che hanno oggettivamente inciso sulla scelta della misura, il diritto può essere negato
  • Per chi si trovi in situazione analoga: documentare con chiarezza la mancanza di condotte omissive o ingannevoli proprie che possano aver influito sulla misura cautelare; la prova che l'errore sia esclusivamente del giudice (e non causato da comportamenti del ricorrente) è centrale per ottenere la riparazione

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