Cassazione Penale, Sentenza n. 17122/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento resa ex art. 444 c.p.p. nei confronti dei tre cittadini albanesi per reati previsti dal d.P.R. 309/1990 (artt. 73, comma 1; 80, comma 2), denunciando la mancata applicazione della misura di sicurezza obbligatoria dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 309/90. Il ricorrente ha sostenuto che tale omissione è illegittima in assenza di un accertamento motivato della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, come richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 58/1995, e ha chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, benché in linea generale le sentenze di patteggiamento siano non impugnabili per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., questa esclusione non opera quando si tratta di misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato. Richiamando la giurisprudenza e la sentenza n. 58/1995 della Corte costituzionale, la Cassazione ha precisato che il giudice, anche con la sentenza di patteggiamento, deve accertare la concreta pericolosità sociale (sulla base delle circostanze di cui all'art. 133 c.p. e all'art. 203 c.p.) e decidere in ordine all'applicabilità dell'espulsione. Poiché la sentenza impugnata non ha svolto alcuna valutazione sul profilo della pericolosità e non ha deciso sull'espulsione, la Corte ha annullato la sentenza limitatamente a tale questione e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, affinché si pronunci specificamente sull'applicabilità della misura di espulsione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina della patteggiamento; qui rilevante perché la sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Prevede la limitazione della possibilità di impugnazione per cassazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte osserva però che tale divieto non si applica quando è in gioco l'omissione di una misura obbligatoria per legge.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma generale sulla cassazione; richiamata quale base per esperire il ricorso quando è stata omessa una misura obbligatoria.
art. 86, comma 1, d.P.R. 309/1990
Prevede la misura di sicurezza dell'espulsione per stranieri condannati per determinati reati previsti dal d.P.R. 309/1990; la Corte sottolinea che l'applicazione non può essere automatica ma richiede accertamento della pericolosità sociale.
Sentenza Corte costituzionale n. 58/1995
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 86 che imponeva l'ordine di espulsione senza accertamento concreto della pericolosità sociale; impone quindi che il giudice verifichi la sussistenza della pericolosità prima di disporre l'espulsione.
art. 133 cod. pen.
Elenca le circostanze da considerare ai fini della determinazione della pena e della pericolosità sociale; la Corte indica che tali circostanze devono essere valutate anche ai fini della misura di sicurezza.
art. 203, secondo comma, cod. pen.
Collega la valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 alla determinazione della pericolosità sociale e all'applicazione delle misure di sicurezza.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019; Sez.4 n.24427/2018; Sez. F. n.35432/2013; Sez.6 n.45468/2010)
Costante orientamento della Corte secondo cui anche nelle sentenze di patteggiamento il giudice deve accertare la concreta pericolosità sociale qualora il reato richieda l'applicazione di una misura obbligatoria.
Massime di principio
- Quando la legge prevede una misura di sicurezza obbligatoria per il titolo di reato (es. espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90), il giudice è tenuto a valutare e motivare l'esistenza o meno della pericolosità sociale anche se la condanna è frutto di patteggiamento; l'omissione di tale valutazione è annullabile in Cassazione.
- Il divieto generale di impugnazione per cassazione delle sentenze di patteggiamento (art. 448 c.p.p.) non preclude il ricorso quando la sentenza ha omesso una misura di sicurezza che la legge rende obbligatoria rispetto al reato contestato.
- La valutazione della pericolosità sociale deve basarsi sulle circostanze indicate dall'art. 133 c.p. e richiamate dall'art. 203 c.p.; la motivazione deve essere specifica e non meramente formale.
- In caso di omissione, la Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla questione della misura di sicurezza e disporre il rinvio per nuovo giudizio, di regola a diversa composizione del tribunale, affinché sia effettuata la valutazione richiesta.
- Il pubblico ministero (o il procuratore generale) può impugnare la mancata applicazione di misure di sicurezza obbligatorie e ottenere il riesame della questione in sede di cassazione.
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