Sentenza n. 261/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 10 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta del 10 settembre 2025 di fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica italiana a Islamabad, necessario per formalizzare un'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la convocazione del ricorrente da parte della sede diplomatica abbia soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. Le spese di lite sono state compensate, ma il giudice ha disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, rilevando la ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ma il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio e diretta a consentire l'adempimento richiesto, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata con il ricorso avverso il silenzio.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento dell'amministrazione, le spese possono essere compensate; il giudice può comunque disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente in ragione delle circostanze concrete e del comportamento amministrativo.
Come è indicizzato
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