Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 261/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 10 settembre 2025 per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta del 10 settembre 2025 di fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica italiana a Islamabad, necessario per formalizzare un'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, il MAECI ha comunicato che la sede diplomatica aveva convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la convocazione del ricorrente da parte della sede diplomatica abbia soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. Le spese di lite sono state compensate, ma il giudice ha disposto il rimborso al ricorrente del contributo unificato, rilevando la ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha dato positivo riscontro alla richiesta di appuntamento. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguirla.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, ma il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • La convocazione dell'interessato da parte dell'amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio e diretta a consentire l'adempimento richiesto, determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa azionata con il ricorso avverso il silenzio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento dell'amministrazione, le spese possono essere compensate; il giudice può comunque disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente in ragione delle circostanze concrete e del comportamento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.