Cassazione Penale, Ordinanza n. 25847/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. di Imperia che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena concordata di tre anni, quattro mesi di reclusione e 180.000 euro di multa per più capi di imputazione. Dal testo emerge che la Corte ha esaminato le doglianze e le ha ritenute prive di specificità e manifestamente infondate, osservando che il giudice di merito aveva correttamente qualificato i fatti di reato e aveva motivato in modo congruo sull'univocità del compendio probatorio e sulle fonti di prova acquisite. La censura, per come riportata, non ha superato il limite della speciale natura del controllo del giudice nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., ... la pena
Nella sentenza di patteggiamento il giudice deve verificare la correttezza giuridica della qualificazione dei fatti, la congruità della pena concordata e l'assenza di cause di non punibilità evidenti ex art. 129 c.p.p.
art. 129 c.p.p.
dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
Il giudice, anche nel patteggiamento, deve controllare che non emergano in modo evidente cause di non punibilità.
art. 616 c.p.p.
ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esonero.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo della Corte è limitato alla correttezza giuridica della qualificazione, alla congruità della pena e alla verifica dell'assenza di cause di non punibilità evidenti.
- Le doglianze proposte contro una sentenza di patteggiamento devono essere specifiche e non manifestamente infondate; se si risolvono in contestazioni generiche o non idonee a incidere sui parametri del controllo consentito, il ricorso è inammissibile.
- La motivazione del giudice di merito, nel patteggiamento, è sufficiente quando dia conto in modo congruo della qualificazione giuridica dei fatti e dell'univocità del compendio probatorio richiamato, in coerenza con la natura speciale dell'accertamento.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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