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Sentenza

Sentenza del 25/01/2017 n. 145 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Processo - Liquidazione delle spese di giudizio - Liquidazione complessiva delle spese legali - Insussistenza del vizio di ultrapetizione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato un interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, sostenendo l’esistenza di oggettive situazioni che giustificavano la disapplicazione della disciplina sulle società non operative. Dopo il rigetto dell’istanza e del successivo riesame, la contribuente aveva proposto ricorso alla CTP di Verbania, che lo aveva accolto. L’Agenzia aveva appellato deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione, l’incompetenza territoriale e l’illegittimità dei motivi aggiunti. La questione decisiva ha riguardato l’impugnabilità del diniego reso in sede di interpello e l’interesse attuale della contribuente a ricorrere.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile il ricorso originario. Il diniego dell’interpello disapplicativo è stato qualificato come mero parere non immediatamente lesivo e non riconducibile agli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La lesione giuridica è stata ritenuta soltanto potenziale fino all’eventuale emanazione di un atto impositivo; solo quest’ultimo potrà essere impugnato dal contribuente. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in ragione dell’incertezza della materia.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Disciplina le società non operative e consente la disapplicazione della relativa normativa in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo presunto.

  • Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    Individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario. Il diniego espresso in risposta a un interpello disapplicativo, qualificato come mero parere, non è stato ritenuto autonomamente impugnabile.

  • Art. 15 del d.lgs. n. 546/1992

    Regola la condanna alle spese nel processo tributario secondo il principio di soccombenza, salvo compensazione nei casi previsti.

  • Artt. 91 e 92 c.p.c.

    Prevedono il principio di soccombenza e la possibilità di compensare, integralmente o parzialmente, le spese di lite quando ricorrono le condizioni stabilite dalla legge.

  • Art. 53 della Costituzione

    È stato invocato dalla contribuente per contestare la compatibilità costituzionale della maggiorazione IRES e della disciplina sulle società non operative, ma la Commissione non ha esaminato tali questioni perché ha dichiarato inammissibile il ricorso.

  • D.M. n. 140/2012, tabella A

    Il nuovo tariffario forense ha abolito la tradizionale distinzione tra diritti e onorari, rendendo legittima la liquidazione complessiva delle spese legali senza separata indicazione delle singole componenti.

Massime di principio

  • Il diniego dell’Amministrazione a un interpello disapplicativo, di regola, non è autonomamente impugnabile se non produce una lesione immediata e attuale: costituisce un parere e non un atto impositivo.
  • Il contribuente non è obbligato a conformarsi alla risposta negativa all’interpello; può adottare il comportamento ritenuto corretto, assumendosi però il rischio di un successivo accertamento.
  • La tutela giudiziaria può essere esercitata contro l’eventuale atto impositivo successivo, nel quale l’Amministrazione contesti concretamente il comportamento fiscale del contribuente.
  • Prima di impugnare una risposta a interpello occorre verificare l’esistenza di un interesse attuale e concreto: l’annullamento del parere, da solo, deve procurare un’utilità giuridica effettiva.
  • Il giudice può dichiarare l’inammissibilità senza esaminare le questioni di merito, comprese le contestazioni costituzionali, quando manca un atto impugnabile o un interesse attuale al ricorso.
  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, fermo il rispetto del principio di soccombenza e dei presupposti legali per la compensazione.
  • La liquidazione delle spese legali può essere indicata complessivamente, senza distinguere tra diritti e onorari, secondo il regime tariffario professionale vigente.

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