Cassazione Penale, Sentenza n. 18179/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancanza della certificazione consolare relativa a redditi prodotti all'estero. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata produzione della certificazione non dipendeva da lui, avendo richiesto la certificazione al consolato prima di presentare l'istanza e non avendo ricevuto risposta; perciò l'autocertificazione e/o la dichiarazione sostitutiva prevista dagli artt. 94 e 79 d.P.R. 115/2002 dovevano essere ritenute ammissibili e non integrabili con un obbligo di rinnovare la richiesta al consolato.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza aveva errato nel ritenere inammissibile l'opposizione e, soprattutto, nel non motivare adeguatamente se e come fosse stata compiuta la richiesta al consolato e perché tale richiesta non potesse giustificare l'uso dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 94 e 79 del d.P.R. 115/2002. La Corte ha inoltre ribadito che l'opposizione è esperibile anche contro la declaratoria di inammissibilità e che l'eventuale impossibilità di produrre la certificazione consolare comprende il caso in cui la domanda al consolato sia stata presentata senza risposta o quando i tempi non consentano di attendere la certificazione per ragioni di urgenza. Per questi motivi il provvedimento impugnato è stato annullato e la causa rinviata per nuovo esame al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79, comma 2 e comma 3
il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato
la norma richiede la certificazione consolare per redditi prodotti all'estero da cittadini non UE, ma va letta in combinato con l'art. 94 che consente misure alternative in caso di impossibilità; la Corte ha ritenuto che l'impossibilità comprende anche la mancata risposta del consolato e che l'autocertificazione può quindi essere valida se giustificata
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 94, commi 1-3
prevede lo strumento equipollente della dichiarazione sostitutiva in caso di impossibilità a produrre la certificazione e consente che, per i detenuti o custoditi in luogo di cura, la certificazione consolare sia prodotta entro 20 giorni anche dal difensore o da un familiare; la Corte indica che questa norma va applicata quando la richiesta al consolato non ha avuto risposta o i tempi sono incompatibili con l'urgenza della difesa
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99, comma 4
stabilisce i rimedi impugnatori avverso i provvedimenti sulla concessione del patrocinio; la Corte ha chiarito che il rimedio previsto è esperibile anche contro le declaratorie di inammissibilità e che errori di motivazione apparente costituiscono vizio impugnabile
Costituzione - art. 24, terzo comma
richiamato per il principio di effettività del diritto di difesa dei non abbienti; la Corte sottolinea che le regole sul patrocinio a spese dello Stato devono garantire l'effettività del diritto di difesa e non essere interpretate in modo formale da ledere tale diritto
Massime di principio
- L'opposizione è ammessa anche contro la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: non si deve ritenere automaticamente inimpugnabile una declaratoria di inammissibilità.
- Il giudice che dichiara inammissibile un'istanza per mancanza di documenti è tenuto a motivare concretamente se e perché la documentazione mancante non è stata prodotta, valutando se sia stato fatto ogni ragionevole tentativo dall'interessato (es. richiesta al consolato) e se esista un'effettiva impossibilità.
- La richiesta al consolato presentata prima dell'istanza e rimasta senza risposta può giustificare l'uso dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 115/2002; non è automaticamente imposto all'interessato di ripetere la richiesta al consolato.
- Per i detenuti o soggetti custoditi, la certificazione consolare può essere prodotta entro 20 giorni da terzi (difensore o familiare); inoltre, l'eventuale produzione tardiva della certificazione non invalida l'efficacia dell'autocertificazione tempestiva.
- Il giudice deve evitare valutazioni meramente formali e motivazioni 'telegrafiche': la mancanza di una motivazione adeguata sulle ragioni dell'inammissibilità costituisce vizio e può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Nelle situazioni urgenti l'esigenza di assicurare tempestivamente la difesa può giustificare che la documentazione consolare non sia disponibile e che pertanto l'autocertificazione sia accolta; il concreto accertamento dell'impossibilità è onere del giudice, non una mera presunzione automatica contro l'istante.
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