Sentenza n. 367/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - del decreto del Questore di Firenze Prot. 429-2024 del 9 settembre 2024 notificato a mani in data 28 gennaio 2025 con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio 24FI008501 del 15 giugno 2023; - nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale, e per la condanna dell’Amministrazione intimata all’accoglimento della predetta istanza e/o comunque al riesame della medesima.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, originariamente rilasciato per frequentare un corso quadriennale di fashion design presso un istituto privato. Successivamente si era iscritta a un corso universitario dell'Università degli Studi di Firenze e aveva presentato anche un'istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura aveva negato il rinnovo ritenendo necessaria l'identità tra il corso di studi posto a fondamento del visto d'ingresso e quello successivamente frequentato, nonché rilevando la mancata dimostrazione dei requisiti accademici e di altri requisiti indicati nel preavviso di rigetto. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'erroneità del presupposto normativo, sostenendo che non è necessaria la corrispondenza tra i due corsi e che il nuovo percorso costituiva prosecuzione dell'attività formativa già intrapresa; con il secondo motivo ha censurato il mancato esame o accoglimento della richiesta di conversione del permesso per studio in permesso per lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo e annullato il diniego. Ha ritenuto che l'art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dal d.lgs. 71/2018, consenta il rinnovo del permesso di soggiorno per studio anche per la prosecuzione degli studi mediante iscrizione a un corso diverso, comprendendo non solo i corsi universitari ma anche i corsi di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore. La diversità tra il corso inizialmente autorizzato presso l'istituto privato e il successivo corso universitario non poteva quindi costituire, di per sé, ragione ostativa al rinnovo. L'Amministrazione dovrà riesaminare l'istanza verificando gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, inclusi quelli di cui all'art. 46 d.P.R. 394/1999, senza attribuire rilievo alla non identità dei percorsi formativi. Il TAR ha ritenuto di non poter decidere sulla richiesta di conversione in permesso per lavoro ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., poiché l'Amministrazione non si era pronunciata su tale istanza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l’iscrizione ad un corso di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto ingresso
La norma non subordina il rinnovo alla coincidenza tra il corso di studi indicato nel visto d'ingresso e quello successivamente frequentato; la fungibilità può riguardare anche percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, non soltanto corsi universitari.
art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche
Dopo l'annullamento, l'Amministrazione deve verificare in concreto i requisiti di profitto e gli altri presupposti previsti per il rinnovo, senza considerare ostativa la diversità del nuovo corso.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al preavviso notificato alla ricorrente prima dell'adozione del diniego.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il Collegio ritiene di non potersi pronunciare
Il giudice non può imporre all'Amministrazione l'accoglimento della conversione del titolo quando l'Amministrazione non si è ancora pronunciata sulla relativa istanza; la domanda resta quindi estranea alla decisione di merito.
d.lgs. 71/2018
La novella ha ampliato l'ambito dell'art. 39, comma 3, lett. b), sostituendo il riferimento al solo corso di laurea con il riferimento più ampio ai corsi di studio, di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore.
Massime di principio
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere negato per la sola diversità tra il corso indicato nel visto d'ingresso e il corso successivamente frequentato, quando il nuovo percorso rientra nell'ambito dei corsi di studio, di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore previsti dall'art. 39, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998.
- A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 71/2018, la possibilità di proseguire gli studi mediante iscrizione a un corso diverso non è limitata ai soli corsi universitari, ma può comprendere anche percorsi di istruzione tecnica superiore e di formazione superiore.
- Le circolari amministrative prive di rango normativo non possono derogare o restringere l'ambito applicativo della legge; se incompatibili con la disciplina legislativa vigente, devono essere disapplicate o interpretate conformemente alla legge.
- L'annullamento del diniego fondato sulla non identità dei corsi non comporta automaticamente il rilascio del permesso di soggiorno: l'Amministrazione deve riesaminare l'istanza verificando gli ulteriori requisiti sostanziali previsti dalla normativa, compresi quelli relativi al profitto scolastico.
- Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro quando l'Amministrazione non si è ancora espressa sulla relativa istanza.
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