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Ordinanza

Ordinanza n. 21/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della Determinazione dell'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale n. 454 del 14 novembre 2025(doc. 1), resa nota in pari data (doc. 2), nella parte in cui dispone l'esclusione di Aldia Cooperativa Sociale Società Cooperativa dalla procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 176 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione della struttura sociale destinata a Comunità Integrata per Anziani, Centro Diurno e affidamento in gestione dei servizi aggiuntivi Mensa Sociale per utenti esterni e Ristorazione Scolastica, (CIG: B7EAC2C497) e la non aggiudicazione della gara; nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, e in particolare del verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 3 novembre 2025 (doc. 3), nella parte in cui rileva una pretesa difformità dell'offerta tecnica della ricorrente rispetto al Capitolato, al Progetto e al Piano Economico Finanziario.

Giustizia amministrativa202501228

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura aperta telematica e conseguente non aggiudicazione della concessione di una struttura sociale e dei servizi aggiuntivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa sociale ha impugnato la determinazione con cui l'Unione dei Comuni l'ha esclusa dalla procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione di una struttura destinata a Comunità Integrata per Anziani e Centro Diurno, nonché per la gestione dei servizi aggiuntivi di Mensa Sociale e Ristorazione Scolastica, con conseguente non aggiudicazione della gara. Sono stati contestati anche gli atti presupposti, in particolare il verbale della Commissione giudicatrice che aveva ravvisato una difformità dell'offerta tecnica rispetto al Capitolato, al Progetto e al Piano Economico Finanziario. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il provvedimento, nella fase cautelare, non espone ulteriori specifici motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la questione relativa alla conformità dell'offerta alle prescrizioni della legge di gara quanto all'articolazione temporale del servizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo esame, il ricorso presentasse sufficienti elementi di presumibile fondatezza. In particolare, dagli atti di gara pareva emergere che l'offerta della ricorrente prevedesse lo svolgimento del servizio per tutti i giorni della settimana, come richiesto dalla legge di gara; ciò rendeva prima facie non fondata la ragione di esclusione basata sulla pretesa difformità dell'offerta tecnica. È stata quindi sospesa l'efficacia degli atti impugnati limitatamente alla parte in cui disponevano l'esclusione della ricorrente dalla gara. La causa è stata fissata per l'udienza di merito dell'11 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 176 d.lgs. 36/2023

    La procedura è stata qualificata come procedura aperta telematica per l'affidamento in concessione; il provvedimento non sviluppa uno specifico esame interpretativo della disposizione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda e della decisione cautelare di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'esclusione da una procedura di gara può essere sospesa quando, a un primo esame degli atti di gara, l'offerta risulti prima facie conforme alla prescrizione della lex specialis sulla modalità di svolgimento del servizio.
  • Quando la ragione dell'esclusione consiste nella pretesa difformità dell'offerta tecnica dal capitolato e dagli altri atti di gara, il giudice deve verificare in via cautelare se tale difformità risulti effettivamente desumibile dal contenuto dell'offerta; la verifica positiva della conformità integra un elemento di presumibile fondatezza del ricorso.
  • L'accoglimento della tutela cautelare può limitarsi alla sospensione degli atti nella parte relativa all'esclusione, con fissazione dell'udienza di merito per la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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