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Legge

L.R. Piemonte 36/2000

"Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 36/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce e disciplina le associazioni pro loco piemontesi, ne definisce finalità e requisiti per l’iscrizione a un albo provinciale, regola il ruolo dell’UNPLI regionale e provinciale, e prevede contributi regionali alle pro loco e al Comitato regionale UNPLI. La spesa autorizzata è riferita al solo anno 2000; la norma transitoria ha riguardato l’iscrizione d’ufficio delle pro loco già presenti negli albi provinciali.

Riconoscimento, albo e contributi alle associazioni pro loco del Piemonte

Riconoscimento e valorizzazione delle associazioni pro loco

La legge disciplina il riconoscimento, il coordinamento e il sostegno delle associazioni pro loco del Piemonte nell’ambito della programmazione turistica regionale. L’obiettivo è valorizzare, tramite soggetti privatistici senza scopo di lucro e basati prevalentemente sul volontariato, le risorse naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località interessate.

Finalità e compiti delle pro loco

Le associazioni pro loco sono chiamate a svolgere un ruolo attivo nella promozione turistica e nella valorizzazione del territorio. In particolare, possono:

  • proporre interventi di miglioramento ambientale ed estetico e iniziative di tutela delle bellezze naturali e del patrimonio culturale, storico, monumentale e ambientale;
  • organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, visite, escursioni, convegni, spettacoli, manifestazioni sportive ed enogastronomiche, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti;
  • sviluppare ospitalità ed educazione turistica d’ambiente;
  • migliorare servizi di accoglienza, infrastrutture e ricettività alberghiera ed extralberghiera;
  • collaborare al miglioramento dei servizi turistici;
  • curare informazione e accoglienza dei turisti, anche tramite appositi uffici eventualmente convenzionati con altri enti e in accordo con le ATL;
  • promuovere attività sociali e di volontariato a favore della popolazione locale, comprese iniziative per anziani, minori e gruppi scolastici.

Ruolo dell’UNPLI e del Comitato regionale del Piemonte

La Regione riconosce l’attività dell’UNPLI, nella sua articolazione regionale piemontese e nei comitati provinciali, sia come struttura di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa per il coordinamento delle pro loco iscritte, sia come soggetto che può concorrere direttamente alla promozione turistica e alla valorizzazione territoriale. Il Comitato regionale del Piemonte:

  • è la struttura periferica dell’UNPLI che riunisce le pro loco piemontesi iscritte;
  • non ha scopo di lucro;
  • può svolgere attività, dirette o indirette, continuative o occasionali, per l’assistenza e il coordinamento delle pro loco e per iniziative di turismo naturalistico, culturale, storico, sociale e gastronomico;
  • può anche curare pubblicazioni e periodici;
  • indirizza, coordina e controlla i comitati provinciali;
  • rappresenta l’UNPLI verso enti e organi pubblici o privati istituzionali;
  • tutela diritti e interessi delle associazioni associate e ne cura l’osservanza dei doveri. La Giunta regionale nomina inoltre un proprio rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato regionale.

Albo delle associazioni turistiche pro loco e requisiti di iscrizione

È istituito l’albo delle associazioni turistiche pro loco, articolato in sezioni provinciali. L’iscrizione consente di assumere la denominazione di associazione turistica pro loco e richiede il concorso di specifiche condizioni:

  • finalità di promozione turistica e valorizzazione del territorio;
  • costituzione con atto pubblico o scrittura privata e statuto conforme, con apertura all’iscrizione di tutti i residenti nel Comune, pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione e devoluzione al Comune dei beni acquisiti con contributi regionali o pubblici in caso di scioglimento;
  • operatività in un Comune nel quale non esista già un’altra pro loco, salvo il caso di più località fortemente distinte sotto il profilo turistico nello stesso Comune;
  • presenza di attrattive turistiche nella località interessata. L’iscrizione all’albo è anche condizione per partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro loco nei casi previsti dalla normativa vigente.

Procedura di iscrizione, cancellazione e utilizzo della denominazione IAT

La domanda di iscrizione va presentata alla Provincia tramite il Comune, in carta legale, con copia dello statuto, dell’atto costitutivo e dell’eventuale iscrizione all’UNPLI. La Provincia decide sentito il Comune competente, che esprime il parere del Consiglio comunale entro 90 giorni dalla domanda. La Provincia provvede anche alla cancellazione dall’albo quando vengono meno i requisiti. Le iscrizioni e le variazioni vengono comunicate alla Regione. Le pro loco iscritte possono utilizzare la denominazione IAT per uffici di informazione e accoglienza turistica da esse istituiti, previo nulla osta regionale, secondo la normativa regionale richiamata.

Contributi regionali alle pro loco

Le pro loco in possesso dei requisiti possono richiedere contributi finanziari regionali per realizzare le proprie attività. I contributi sono destinati a manifestazioni e iniziative che promuovano e pubblicizzino le risorse turistiche locali, le potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali e gastronomiche del territorio e le attività del tempo libero. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente. Nella valutazione delle domande sono considerati prioritari:

  • l’iscrizione all’albo;
  • i progetti coerenti con programmi locali, regionali e dell’Unione europea.

Finanziamento dell’UNPLI regionale

La Regione concede annualmente un contributo finanziario al Comitato regionale del Piemonte dell’UNPLI, nei limiti dello stanziamento di bilancio. Il contributo è subordinato alla presentazione di un programma di attività volto a:

  • valorizzare il ruolo delle pro loco;
  • migliorarne le capacità organizzative e operative;
  • fornire assistenza tecnica e amministrativa;
  • sostenere il coordinamento con le iniziative regionali e i programmi dell’Unione europea.

Disposizioni finanziarie

Per l’attuazione della legge è stata autorizzata, per il solo anno 2000, la spesa di lire 1 miliardo per i programmi delle associazioni pro loco e di lire 200 milioni per il programma dell’UNPLI. La copertura era assicurata mediante istituzione di appositi capitoli di bilancio e riduzione del capitolo 15910 del bilancio 2000.

Abrogazioni e regime transitorio

La legge ha abrogato la disciplina previgente contenuta nella legge regionale n. 12 del 1987 e successive modifiche, oltre alla legge regionale n. 24 del 1991 e alla legge regionale n. 31 del 1998. Le associazioni turistiche pro loco già iscritte agli albi provinciali previsti dalla normativa precedente sono state iscritte di diritto nei nuovi albi provinciali, salvo rinuncia espressa da comunicare alla Regione Piemonte e alla Provincia competente entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.

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