Sentenza del 10/01/2022 n. 67 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento- Metodo analitico induttivo- Metodologia - Onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di un accertamento analitico-induttivo fondato su presunte "gravi incongruenze" nella contabilità e sull'utilizzo della metodologia del "vinometro" per stimare i volumi di vendite/consumi; contestazione della correttezza della ricostruzione del reddito effettuata dall'ufficio e deduzione che il metodo applicato non tenga conto dei molteplici utilizzi tipici di un agriturismo
La decisione
il giudice ha ritenuto che, in presenza di accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze, incombe sul contribuente l'onere di fornire elementi idonei a superare la presunzione su cui l'atto si basa; nel caso esaminato la dimostrazione del contribuente ha inficia-to la ricostruzione operata dall'ufficio e la metodologia del "vinometro", considerata impropria per un'azienda agrituristica con usi diversificati, non può costituire mezzo di controllo specifico e determinativo ai fini della determinazione del reddito. Di conseguenza l'accertamento basato su tale metodologia è stato annullato/rigettato nella parte viziata
Massime di principio
- In caso di accertamento analitico-induttivo fondato su "gravi incongruenze", l'onere probatorio di fornire elementi contrari alla presunzione grava sul contribuente; se tali elementi sono convincenti, inficiano la ricostruzione dell'ufficio
- Le stime e i metodi presuntivi (es. "vinometro") devono essere adeguati al tipo di attività: metodi generici o non differenziati per le peculiarità aziendali (come gli usi molteplici in un agriturismo) non possono essere usati da soli per determinare il reddito
- L'ufficio deve fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti e su elementi oggettivi; metodi induttivi vanno giustificati e integrati con dati specifici dell'impresa
- Il contribuente, per contrastare un accertamento analitico-induttivo, dovrebbe produrre documentazione probatoria rilevante (registri di vendita, giacenze, fatture di acquisto, schede di produzione, contratti/attività connesse) atta a dimostrare le effettive quantità e destinazioni d'uso
- Nei settori a utilizzo promiscuo (es. agriturismo) è necessario adottare tecniche di controllo e stima calibrate sulla natura dell'attività e non basarsi su indicatori unici e presuntivi
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