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Sentenza

Sentenza n. 770/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 520/2024 emessa dal Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, il 25.09.2024 nel procedimento iscritto al n. 30/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pisa che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 520/2024 del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha inizialmente chiesto anche l’esecuzione del capo relativo alle spese distratte, ma ha poi precisato che la domanda doveva intendersi riferita esclusivamente al diritto alla Carta del docente e ai relativi accessori, qualificando come errore materiale il riferimento alle spese distratte. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha verificato l’ammissibilità dell’azione, rilevando che la sentenza era stata notificata al Ministero il 27 settembre 2024, che era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione e che il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Livorno il 5 marzo 2025. Dagli atti non risultava l’avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati dalla ricorrente. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute dal giudice ordinario. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza infruttuosa del termine concesso al Ministero. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al saldo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro, oltre contributo unificato se dovuto ed effettivamente versato e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a.

    la penalità di mora decorre “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo pagamento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di verificare la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal titolo ottemperando quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione del beneficio.

  • l. n. 107/2015

    È la fonte del beneficio economico della Carta elettronica del docente riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione ed è intervenuto il passaggio in giudicato.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, anche quando l’amministrazione non si sia costituita in giudizio.
  • In caso di persistente inottemperanza dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari e pagare le somme ancora dovute.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all’effettivo saldo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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