Ordinanza n. 3528/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento di esclusione del 27/4/2026 dalla procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ricadenti nella categoria OG3 da eseguirsi nell’ambito territoriale della Regione Lazio- CIG BA8DD004AD-, adottato ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d) D.Lgs. 36/2023 da ASTRAL spa nei confronti del ricorrente, in quanto “… l’impresa Sel srl, consorziata esecutrice della capogruppo, Consorzio Stabile Medil, possiede un’attestazione SOA (OG3, class. IV) insufficiente a soddisfare il requisito di qualificazione per la relativa percentuale di esecuzione assegnatagli, pari al 38% della quota in capo al Consorzio in RTI, per un importo di € 4.104.000,00”, comunicato a mezzo pec addì 27/4/2026; b) della nota di riscontro ASTRAL spa all’istanza di annullamento in autotutela e riammissione in gara, prot. 4834 del 7/5/26 con cui, esaminate le argomentazioni prodotte, “ si rappresenta che non sussistono le condizioni per accogliere la Vs. richiesta”, c) di ogni altro atto presupposto preordinato, connesso o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente Consorzio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di lavori di manutenzione straordinaria stradale, nonché diniego dell’istanza di annullamento in autotutela e riammissione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla procedura aperta indetta per l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria ricadenti nella categoria OG3, contestando la valutazione della stazione appaltante secondo cui l’impresa consorziata esecutrice avrebbe posseduto un’attestazione SOA OG3, classifica IV, insufficiente a soddisfare il requisito di qualificazione riferito alla quota di esecuzione assegnata, pari al 38% della quota del consorzio in raggruppamento temporaneo, per un importo di 4.104.000 euro. È stato inoltre impugnato il diniego dell’istanza di annullamento in autotutela e riammissione. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di ricorso, limitandosi a rilevare la presenza di questioni tecniche da approfondire nella fase di merito.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la legittimità dell’esclusione e non ha accordato una misura cautelare sostanziale di sospensione. Ha ritenuto che la controversia ponga questioni tecniche meritevoli di approfondimento nella sede di merito e che l’interesse delle parti possa essere tutelato mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica. Ha quindi fissato la trattazione di merito per il 6 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
“l’impresa Sel srl, consorziata esecutrice della capogruppo, Consorzio Stabile Medil, possiede un’attestazione SOA (OG3, class. IV) insufficiente a soddisfare il requisito di qualificazione per la relativa percentuale di esecuzione assegnatagli”
È indicata quale base normativa del provvedimento di esclusione, ma l’ordinanza cautelare non ne chiarisce l’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; il giudice ritiene tuttavia necessario approfondire le questioni tecniche nella fase di merito e tutela l’interesse delle parti mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica.
Massime di principio
- Quando una domanda cautelare in materia di gara solleva questioni tecniche che richiedono un approfondimento incompatibile con la decisione sommaria, il giudice può non definire in via cautelare la controversia e tutelare l’interesse delle parti mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
- La fissazione ravvicinata della trattazione di merito costituisce una modalità di tutela dell’interesse delle parti nella fase cautelare, soprattutto quando la procedura di gara riguarda la stipula di un accordo quadro.
- La particolare complessità o peculiarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 1407/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 308/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 309/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 24 giu 2026Ordinanza n. 311/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →