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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29617/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 26/02/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: 1) vizi di motivazione, incongruità tra dispositivo e testo della sentenza (presunta discrepanza nel numero degli anni di pena), nullità per mancata risposta a doglianze difensive; 2) mancata considerazione di presunte contraddizioni della persona offesa e del teste Palluotto e mancata valutazione di elementi esonerativi; 3) travisamento delle prove attribuendo al teste dichiarazioni non rese; 4) violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. per mancata acquisizione di prove ritenute necessarie; motivi aggiunti: effetti della riforma penale (legge n.69/2019 e art. 583-quinquies) e della modifica del regime di procedibilità (d.lgs. n.150/2022) sulla configurabilità dell'aggravante contestata e sulla procedibilità del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il presunto errore numerico nel dispositivo: in entrambi i testi la pena è anni sei e mesi due, e le differenze calligrafiche sono irrilevanti. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità le doglianze generiche sulla mancanza di risposta ai rilievi difensivi. I motivi che sollecitavano una rinnovata valutazione delle prove sono stati ritenuti inammissibili: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti, salvo specifici casi di travisamento documentato, che qui non sussistono. È stata esclusa ogni travisamento rispetto alle dichiarazioni del teste Palluotto. Quanto all'art. 507 cod. proc. pen., la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la superfluità delle integrazioni richieste; analogamente il giudice di primo grado poteva implicitamente fondare il rigetto sull'insieme delle prove già acquisite. Il motivo aggiunto relativo alla riforma della fattispecie aggravata (legge n.69/2019) è inammissibile: la norma non ha abrogato il previgente reato ma ha ricollocato la fattispecie in una nuova disposizione (art. 583-quinquies) e, trattandosi di norma più favorevole al reo, la Corte di appello ha applicato correttamente la normativa pertinente. Le modifiche del d.lgs. n.150/2022 sul regime di procedibilità sono irrilevanti perché il reato resta procedibile d'ufficio. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inflitta al ricorrente la condanna alle spese processuali, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata in quanto parte della contestazione di lesioni; la Corte si è pronunciata sul complesso probatorio relativo alla responsabilità senza mettere in discussione la corretta individuazione della fattispecie contestata.

  • art. 583, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Riferita come vecchia aggravante per lesioni che cagionano deformazione o sfregio del viso; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie sia stata trasferita nella nuova disciplina (art. 583-quinquies) e non abrogata in senso sostanziale con effetto pregiudizievole per l'imputato.

  • art. 583-quinquies cod. pen.

    Nuova disposizione introdotta dalla legge n.69/2019 che ricompone la fattispecie aggravata; la Corte ha osservato la successione di leggi nel tempo e applicato il principio della norma piu favorevole al reo ove pertinente.

  • art. 585 cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione; la pronuncia della Corte di cassazione ha deciso sull'ammissibilità dei motivi senza rimettere in discussione la qualificazione giuridica adottata dai giudici di merito.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Norma relativa al porto e detenzione di armi; la Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto di armi, decisione non impugnata con successo in cassazione.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per invocare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte di cassazione ha rigettato la doglianza rilevando carenza di specificità e l'impossibilità di riaprire la valutazione di merito per mere contestazioni motivazionali generiche.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che attribuisce al giudice il potere di disporre l'assunzione di nuove prove; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha giudicato le integrazioni richieste superflue e ha chiarito che il rigetto non richiede sempre una motivazione espressa se la superfluità risulta dalla struttura argomentativa della sentenza.

  • artt. 521, 517, 519 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente nell'ambito dei motivi aggiunti in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto infondate tali censure alla luce della corretta applicazione della normativa sostanziale e processuale e della successione di leggi nel tempo.

  • legge n. 69 del 2019

    Ha introdotto la nuova fattispecie (art. 583-quinquies). La Corte ha interpretato la riforma come trasferimento della fattispecie aggravata anziché abrogazione, con applicazione del principio della norma più favorevole quando pertinente.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Modifiche al regime di procedibilità richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto tali modifiche irrilevanti per il caso concreto perché il reato in questione è rimasto procedibile d'ufficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è chiamata a una rivalutazione di merito delle prove: le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze sono inammissibili.
  • Le contestazioni di nullità o difetti di motivazione devono essere specifiche: la genericità o la mancata individuazione puntuale dei profili censurati comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Per configurare un travisamento della prova rilevante in Cassazione occorre dimostrare un errore palese nella lettura degli atti o un travisamento decisivo che muti il giudizio di responsabilità; mere discrepanze interpretative non sono sufficienti.
  • L'art. 507 cod. proc. pen. attribuisce un potere discrezionale al giudice di merito per l'assunzione di nuove prove; la scelta di non integrare l'istruttoria può essere motivata anche implicitamente se la sentenza manifesta già elementi sufficienti per decidere.
  • In caso di successione di leggi penali, la Corte applica i principi della successione nel tempo e del favore rei: l'adozione di una nuova norma non significa automaticamente abrogazione della previgente se la riforma ricalca e ricolloca la fattispecie.
  • Le modifiche al regime di procedibilità rilevano solo se incidono sulla natura procedibile o meno del reato; se il reato resta procedibile d'ufficio, le variazioni non influenzano la procedura già pendente.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato a pagare le spese e può essere soggetto a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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