Cassazione Penale, Sentenza n. 29617/2023 del 10/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello del 26/02/2021 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: 1) vizi di motivazione, incongruità tra dispositivo e testo della sentenza (presunta discrepanza nel numero degli anni di pena), nullità per mancata risposta a doglianze difensive; 2) mancata considerazione di presunte contraddizioni della persona offesa e del teste Palluotto e mancata valutazione di elementi esonerativi; 3) travisamento delle prove attribuendo al teste dichiarazioni non rese; 4) violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. per mancata acquisizione di prove ritenute necessarie; motivi aggiunti: effetti della riforma penale (legge n.69/2019 e art. 583-quinquies) e della modifica del regime di procedibilità (d.lgs. n.150/2022) sulla configurabilità dell'aggravante contestata e sulla procedibilità del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il presunto errore numerico nel dispositivo: in entrambi i testi la pena è anni sei e mesi due, e le differenze calligrafiche sono irrilevanti. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità le doglianze generiche sulla mancanza di risposta ai rilievi difensivi. I motivi che sollecitavano una rinnovata valutazione delle prove sono stati ritenuti inammissibili: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti, salvo specifici casi di travisamento documentato, che qui non sussistono. È stata esclusa ogni travisamento rispetto alle dichiarazioni del teste Palluotto. Quanto all'art. 507 cod. proc. pen., la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la superfluità delle integrazioni richieste; analogamente il giudice di primo grado poteva implicitamente fondare il rigetto sull'insieme delle prove già acquisite. Il motivo aggiunto relativo alla riforma della fattispecie aggravata (legge n.69/2019) è inammissibile: la norma non ha abrogato il previgente reato ma ha ricollocato la fattispecie in una nuova disposizione (art. 583-quinquies) e, trattandosi di norma più favorevole al reo, la Corte di appello ha applicato correttamente la normativa pertinente. Le modifiche del d.lgs. n.150/2022 sul regime di procedibilità sono irrilevanti perché il reato resta procedibile d'ufficio. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inflitta al ricorrente la condanna alle spese processuali, al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma richiamata in quanto parte della contestazione di lesioni; la Corte si è pronunciata sul complesso probatorio relativo alla responsabilità senza mettere in discussione la corretta individuazione della fattispecie contestata.
art. 583, comma 1, n. 4, cod. pen.
Riferita come vecchia aggravante per lesioni che cagionano deformazione o sfregio del viso; la Corte ha ritenuto che tale fattispecie sia stata trasferita nella nuova disciplina (art. 583-quinquies) e non abrogata in senso sostanziale con effetto pregiudizievole per l'imputato.
art. 583-quinquies cod. pen.
Nuova disposizione introdotta dalla legge n.69/2019 che ricompone la fattispecie aggravata; la Corte ha osservato la successione di leggi nel tempo e applicato il principio della norma piu favorevole al reo ove pertinente.
art. 585 cod. pen.
Richiamato nel capo di imputazione; la pronuncia della Corte di cassazione ha deciso sull'ammissibilità dei motivi senza rimettere in discussione la qualificazione giuridica adottata dai giudici di merito.
art. 4 legge n. 110 del 1975
Norma relativa al porto e detenzione di armi; la Corte territoriale ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di porto di armi, decisione non impugnata con successo in cassazione.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per invocare nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte di cassazione ha rigettato la doglianza rilevando carenza di specificità e l'impossibilità di riaprire la valutazione di merito per mere contestazioni motivazionali generiche.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice il potere di disporre l'assunzione di nuove prove; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha giudicato le integrazioni richieste superflue e ha chiarito che il rigetto non richiede sempre una motivazione espressa se la superfluità risulta dalla struttura argomentativa della sentenza.
artt. 521, 517, 519 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente nell'ambito dei motivi aggiunti in relazione a presunte violazioni procedurali; la Corte ha ritenuto infondate tali censure alla luce della corretta applicazione della normativa sostanziale e processuale e della successione di leggi nel tempo.
legge n. 69 del 2019
Ha introdotto la nuova fattispecie (art. 583-quinquies). La Corte ha interpretato la riforma come trasferimento della fattispecie aggravata anziché abrogazione, con applicazione del principio della norma più favorevole quando pertinente.
d.lgs. n. 150 del 2022
Modifiche al regime di procedibilità richiamate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto tali modifiche irrilevanti per il caso concreto perché il reato in questione è rimasto procedibile d'ufficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede le conseguenze per il ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è chiamata a una rivalutazione di merito delle prove: le doglianze che si limitano a chiedere una diversa valutazione delle risultanze sono inammissibili.
- Le contestazioni di nullità o difetti di motivazione devono essere specifiche: la genericità o la mancata individuazione puntuale dei profili censurati comporta l'inammissibilità del motivo.
- Per configurare un travisamento della prova rilevante in Cassazione occorre dimostrare un errore palese nella lettura degli atti o un travisamento decisivo che muti il giudizio di responsabilità; mere discrepanze interpretative non sono sufficienti.
- L'art. 507 cod. proc. pen. attribuisce un potere discrezionale al giudice di merito per l'assunzione di nuove prove; la scelta di non integrare l'istruttoria può essere motivata anche implicitamente se la sentenza manifesta già elementi sufficienti per decidere.
- In caso di successione di leggi penali, la Corte applica i principi della successione nel tempo e del favore rei: l'adozione di una nuova norma non significa automaticamente abrogazione della previgente se la riforma ricalca e ricolloca la fattispecie.
- Le modifiche al regime di procedibilità rilevano solo se incidono sulla natura procedibile o meno del reato; se il reato resta procedibile d'ufficio, le variazioni non influenzano la procedura già pendente.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato a pagare le spese e può essere soggetto a sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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