Sentenza del 11/07/2019 n. 4232 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IMU - ICI - Accertamento - Immobile concesso in godimento gratuito ai figli - Regolamento comunale - Previa comunicazione al Comune - Condizione non prevista dalla legge - Sussistenza dati anagrafici non contestati - Fatti noti all'amministrazione comunale - Agevolazione - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, sostenendo sia la decadenza del Comune dal potere di accertamento per l'anno 2009, sia il proprio diritto all'agevolazione prevista per gli immobili assimilati all'abitazione principale e concessi gratuitamente al figlio. Il Comune sosteneva che l'agevolazione fosse subordinata alla previa comunicazione prevista dal regolamento comunale, mai presentata dalla contribuente, e contestava inoltre la prova della dimora abituale del figlio nell'immobile.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e riconosciuto il diritto all'agevolazione ICI. Ha ritenuto irrilevante la mancata comunicazione preventiva, poiché i dati fondamentali per il beneficio, in particolare la residenza anagrafica del figlio nell'immobile, erano già documentalmente noti al Comune. La residenza risultava dal 1992 e il Comune non aveva contestato che il figlio abitasse nell'immobile durante gli anni d'imposta. Gli avvisi di accertamento sono stati quindi annullati. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate, anche perché l'identità tra i diversi indirizzi dell'immobile era stata dimostrata soltanto in appello.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, D.L. n. 93/2008, convertito dalla L. n. 126/2008
La disposizione costituisce il fondamento dell'esenzione ICI per le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, categoria nella quale il Comune aveva ricompreso anche gli immobili concessi gratuitamente a parenti e affini entro il secondo grado.
Art. 11 del Regolamento ICI di Roma Capitale
Una comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 14 comma 4 del Regolamento ICI, attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi
Il regolamento subordinava formalmente l'agevolazione alla presentazione di una comunicazione preventiva. Tuttavia, tale requisito non può essere applicato in modo impeditivo quando i presupposti dell'agevolazione sono già documentalmente conosciuti dall'amministrazione.
Art. 6, comma 4, L. n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche
Il contribuente non deve fornire documentazione relativa a fatti già risultanti dagli archivi dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, come la residenza anagrafica.
Art. 10, comma 1, L. n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
I rapporti tra contribuente ed ente impositore devono essere improntati ai principi di collaborazione e buona fede. Tali principi impediscono al Comune di negare un'agevolazione per la mancata comunicazione di dati già conosciuti.
Art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 504/1992
È richiamato dal regolamento comunale quale base normativa per gli obblighi dichiarativi relativi all'ICI, ma non giustifica la richiesta di una comunicazione quando l'amministrazione dispone già delle informazioni necessarie.
Art. 14, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 504/1992
Le disposizioni sono richiamate dal regolamento comunale per disciplinare la comunicazione e le conseguenze sanzionatorie della sua omissione. Nel caso concreto, tuttavia, l'omissione non ha impedito il riconoscimento del beneficio.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 12304/2017
A quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al comune
La Corte di cassazione ha affermato che un'agevolazione ICI può spettare anche senza la dichiarazione prevista dal regolamento comunale quando il Comune conosce autonomamente i presupposti fattuali del beneficio.
Cass. civ., n. 18455/2016
La decisione è richiamata quale precedente conforme sul principio secondo cui non può essere negato un trattamento agevolato per la mancata dichiarazione di circostanze già note all'amministrazione.
Massime di principio
- Un adempimento formale previsto dal regolamento comunale, come una comunicazione preventiva, non dovrebbe impedire il riconoscimento dell'agevolazione quando i requisiti sostanziali sono già conosciuti e documentabili attraverso banche dati pubbliche.
- Il principio di collaborazione e buona fede impone all'ente impositore di non richiedere al contribuente informazioni o documenti già in suo possesso o acquisibili da altre amministrazioni pubbliche.
- La residenza anagrafica nell'immobile costituisce un elemento probatorio rilevante per presumere che esso sia l'abitazione principale, salvo prova contraria da parte del Comune.
- Il contribuente deve comunque dimostrare con chiarezza l'identità dell'immobile, soprattutto quando risultino indirizzi o denominazioni catastali differenti; una carenza documentale in primo grado può incidere sulla compensazione delle spese anche in caso di vittoria.
- Il principio non elimina ogni obbligo dichiarativo: opera soprattutto quando l'omissione riguarda dati già certi, disponibili e non contestati dall'amministrazione. Se i requisiti non sono conosciuti dal Comune o sono controversi, la comunicazione e la documentazione possono restare necessarie.
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