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Sentenza

Sentenza n. 12810/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3508/2025, depositata e resa pubblica il 24.03.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20076/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 11.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.12.2025

Giustizia amministrativa202515936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero all'attivazione della carta e al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato all'immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione presso la sede reale, anche ai fini esecutivi, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Poiché il titolo non era stato eseguito, il ricorrente ha lamentato l'inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito senza contestare l'omessa esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo e la proposizione del ricorso. Nel merito, preso atto che la sentenza passata in giudicato non era stata eseguita, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute e attivando il beneficio riconosciuto. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è dovuto per l'attività commissariale, poiché rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive in caso di persistente inadempimento.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Impone, per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando la sentenza da eseguire sia stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non abbia dato esecuzione a una sentenza passata in giudicato e l'inottemperanza non sia contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente competente dell'Amministrazione, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, anche con facoltà di delega.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente competente non dà luogo a un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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