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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19373/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto avente ad oggetto diversi interventi manutentivi su un capannone di proprietà della società committente. La committente domandava, tra l'altro, la consegna della documentazione attestante il corretto smaltimento di rifiuti speciali, il risarcimento dei danni per la sanzione amministrativa pagata, per i maggiori costi di smaltimento di materiali contenenti amianto, per i costi di eliminazione dei vizi esecutivi e per il lucro cessante da ritardo. L'appaltatore si costituiva contestando le pretese e proponeva domanda riconvenzionale per il residuo corrispettivo. In primo grado il Tribunale, all'esito di CTU, riconosceva solo parzialmente il credito dell'appaltatore e ordinava la consegna della documentazione sullo smaltimento. In appello la Corte territoriale riformava in parte, rideterminando il saldo a favore della committente per un importo molto inferiore, anche valorizzando costi di ripristino e lo smaltimento dei rifiuti nocivi. In cassazione l'appaltatore deduceva: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per non avere la Corte considerato il conteggio del corrispettivo risultante dalla CTU; nullità della sentenza per asserita errata interpretazione delle conclusioni del CTU in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; nullità per motivazione generica e apodittica in violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c. Sosteneva che il CTU avesse escluso che alcune somme detratte dalla Corte d'appello fossero addebitabili all'appaltatore, perché relative a modifiche non commissionate o a lavorazioni estranee al contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse travisato le risultanze della CTU né motivato in modo apparente o contraddittorio, ma avesse svolto una valutazione di merito delle conclusioni peritali, recependone l'invito ad accertare i costi necessari per conformare l'opera alle regole dell'arte e le prestazioni non eseguite o eseguite solo in parte. La censura del ricorrente si risolveva, quindi, in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e con richiamo all'ulteriore contributo unificato dovuto, se spettante.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie, quando il giudice di appello abbia comunque considerato il fatto e le risultanze peritali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza è configurabile solo in presenza di vizi processuali o di motivazione apparente/inesistente, non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza sulla violazione delle regole di valutazione delle prove non è ammissibile se tende soltanto a sollecitare una diversa lettura della consulenza tecnica e delle prove di causa.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione non è nulla se la decisione espone, in modo comprensibile, il percorso logico seguito dal giudice nel recepire e integrare le conclusioni del consulente tecnico.

  • art. 1655 c.c.

    Viene richiamato quale norma definitoria del contratto di appalto, in relazione al quale sono state discusse le pretese economiche delle parti.

  • d.lgs. n. 231/2002

    È richiamato solo per il saggio speciale degli interessi riconosciuti sul credito dell'appaltatore in primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro cui commisurare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura per omesso esame o per violazione delle norme sulla valutazione delle prove in una richiesta di nuova lettura del compendio istruttorio e della consulenza tecnica.
  • La consulenza tecnica d'ufficio, pur non vincolando il giudice, può essere recepita e integrata dal giudice di merito; la sua valutazione non è censurabile in cassazione se la motivazione dà conto del percorso logico seguito e non vi è travisamento del contenuto peritale.
  • La motivazione è apparente o nulla solo se manca del tutto il supporto argomentativo essenziale; non lo è quando il giudice spiega, anche sinteticamente, perché ritiene di dover correggere il conteggio del credito sulla base delle risultanze tecniche e documentali.
  • In materia di appalto, il credito residuo dell'appaltatore e le eventuali poste risarcitorie o compensative della committente possono essere rideterminati dal giudice sulla base delle risultanze istruttorie e peritali, ma tale operazione di merito non è sovvertibile in cassazione se non nei limiti dei vizi tipici denunciabili.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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