Sentenza n. 8410/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, 1) del Provvedimento n. 20250041916 del 07.02.2026 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul con il quale comunica nei confronti della ricorrente il diniego del visto ex art. 4 comma 2 DL 286/1998 ed ex art. 6 bis DPR 334/2004; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto nazionale di ingresso per motivi di studio adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio, motivato dal Consolato con il mancato soddisfacimento dei requisiti economici previsti dalla normativa. Ha dedotto la violazione delle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per studio, nonché eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento, sostenendo di avere documentato la disponibilità delle somme necessarie al percorso di studio. Il Ministero ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura estera.
La decisione
Il TAR ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione sulla procura, poiché la sottoscrizione della ricorrente era attestata da pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 2703 c.c. e la procura era corredata dall’apostille prevista dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, con conseguente legalizzazione di diritto. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il diniego risultava carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale. Il Consolato aveva dato atto della disponibilità, in capo alla ricorrente e ai suoi genitori, di somme considerevoli, superiori a quelle richieste dalla normativa e ulteriori rispetto alle entrate stipendiali periodiche, ma le aveva ritenute insufficienti essenzialmente per l’assenza del timbro bancario e per la mancanza di movimentazioni sul conto della ricorrente. Secondo il TAR, in assenza di ulteriori elementi, non era ragionevole escludere tali disponibilità: l’amministrazione avrebbe potuto richiedere la formalizzazione o integrazione della documentazione bancaria e la presenza di un solo movimento sul conto personale non era necessariamente significativa, potendo dipendere dall’accredito disposto dai familiari in occasione della domanda di visto. Inoltre, il visto per studio è rilasciato per un periodo annuale, mentre la verifica delle condizioni per gli anni successivi spetta alla Questura nell’ambito del rinnovo del permesso di soggiorno. Il provvedimento è stato quindi annullato ed è stato ordinato al Ministero di riesaminare l’istanza, considerando anche la documentazione prodotta in giudizio e rispettando il vincolo conformativo derivante dalla sentenza, entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione. Il TAR ha escluso di poter ordinare direttamente il rilascio del visto, poiché il deficit istruttorio e motivazionale imponeva una nuova valutazione amministrativa e non consentiva la sostituzione del giudice all’amministrazione ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base normativa del diniego del visto di ingresso.
art. 6-bis d.P.R. 334/2004
Richiamato nel provvedimento di diniego impugnato.
artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
Richiamati dalla ricorrente nell’ambito della disciplina dell’ingresso per motivi di studio.
artt. 40, 44-bis, 46 e 47 d.P.R. 394/1999
Richiamati dalla ricorrente quali disposizioni applicabili alla disciplina del visto e del soggiorno per studio.
art. 4 d.i. n. 850/2011
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai requisiti economici per il visto.
art. 15 dell’Allegato A al d.i. n. 850/2011
Richiamato dalla ricorrente quale disposizione sui requisiti economici pertinenti.
art. 2703 c.c.
La sottoscrizione della procura estera attestata da pubblico ufficiale soddisfa il requisito formale rilevante ai fini della validità della procura.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
L’apostille apposta sulla procura consente la legalizzazione di diritto secondo la Convenzione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Ha precluso l’ordine giudiziale diretto di rilascio del visto, essendo necessario il riesercizio del potere amministrativo dopo l’annullamento.
Massime di principio
- Il diniego di un visto per motivi di studio è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’amministrazione riconosce l’esistenza di disponibilità economiche considerevoli e superiori ai requisiti normativi, ma le esclude sulla base di mere irregolarità formali o di una limitata movimentazione bancaria senza svolgere ulteriori verifiche sulla loro effettiva riferibilità e disponibilità.
- Quando la documentazione bancaria presenta carenze formali suscettibili di regolarizzazione o verifica, l’autorità consolare non può ignorare senza adeguata motivazione disponibilità economiche potenzialmente idonee, ma deve acquisire gli elementi necessari a valutarne attendibilità, provenienza e stabilità.
- La presenza di un solo movimento sul conto personale del richiedente non dimostra di per sé l’inaffidabilità delle disponibilità economiche, potendo essere compatibile con un accredito effettuato dai familiari per comprovare le risorse necessarie alla domanda di visto, soprattutto in considerazione della giovane età dell’aspirante studente.
- La verifica della sufficienza delle risorse economiche per il primo ingresso con visto per studio deve essere distinta dalla verifica delle condizioni per la permanenza negli anni successivi: il visto nazionale per studio è rilasciato per un periodo annuale, mentre i rinnovi del titolo di soggiorno sono valutati dalla Questura.
- Quando l’annullamento del diniego dipende da carenze istruttorie e motivazionali e residua discrezionalità amministrativa, il giudice deve limitarsi ad annullare l’atto e ordinare il riesame entro un termine, senza imporre direttamente il rilascio del visto.
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