Cassazione Penale, Sentenza n. 31412/2023 del 19/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) mancata autonoma valutazione del Tribunale in sede di riesame rispetto agli elementi probatori (violazione dell'art. 292 c.p.p.); 2) insufficienza della gravità indiziaria, fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e senza confronto con le prove difensive che, a suo dire, dimostravano dissociazione (cessione di quote dell'autofficina nel 2005); 3) mancata considerazione del fattore tempo e della distanza temporale dei fatti rispetto alla decisione cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che l'obbligo di "autonoma valutazione" previsto dall'art. 292 c.p.p. riguarda il provvedimento applicativo (genetico) e non può automaticamente determinare nullità dell'ordinanza del riesame; inoltre il Tribunale del riesame ha adeguatamente esaminato e confutato le censure mosse. Sul merito delle contestazioni probatorie, la Corte ha richiamato e condiviso le valutazioni del Tribunale che aveva indicato plurimi indizi concreti della partecipazione di Casella alla consorteria ('ndrangheta, quali: uso della carrozzeria come luogo di incontro dei sodali; compiti esecutivi nell'ambito del tentato omicidio di Pasquale Bruni (contatti con i parenti e organizzazione di incontri); ruolo di intermediario in vicende di droga e riscossione proventi estorsivi; intercettazioni che confermavano appuntamenti presso la carrozzeria). Quanto alle esigenze cautelari, è stato ritenuto che i fatti si erano protratti fino al 2019, per cui non sussisteva una distanza temporale tale da escludere il rischio di inquinamento probatorio o di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma è stata applicata nel senso che la partecipazione all'associazione mafiosa può essere desunta da un complesso di indizi (incontri, compiti esecutivi, ruolo di intermediario, intercettazioni) anche se emerge principalmente da dichiarazioni di collaboratori, purché vi sia coerenza e riscontro indiziario.
art. 292, comma 2, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; legge 16 aprile 2015, n. 47
L'obbligo di "autonoma valutazione" degli elementi a fondamento della misura riguarda principalmente l'ordinanza applicativa (provvedimento genetico). Tale requisito non impone che il giudice del riesame ripeta integralmente la stessa motivazione: la motivazione dei due provvedimenti è integrabile e il riesame deve rispondere alle censure, ma la mancanza di replica autonoma non determina automaticamente nullità dell'ordinanza di riesame.
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Tali articoli, richiamati dalla Corte, segnano i criteri logico-giuridici e la necessità di motivazione del provvedimento cautelare; la motivazione del giudice dell'applicazione può integrare quella del riesame e viceversa, purché sia possibile ricostruire le ragioni del provvedimento.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Principio secondo cui la nullità prevista dall'art. 292, comma 2, non è emendabile con il provvedimento decisorio del riesame: la Corte lo richiama per delimitare l'ambito della tutela dell'autonoma valutazione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte segnala che il giudice del riesame deve dare adeguata risposta a tutte le censure del ricorrente; l'omessa risposta integra vizio di motivazione rilevabile in Cassazione ai sensi di questa norma (mancanza di motivazione).
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma citata in relazione agli adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia della Corte; non incide sul merito, ma sui conseguenti adempimenti amministrativi.
Massime di principio
- In sede di riesame il Tribunale non è tenuto a riprodurre parola per parola la motivazione del provvedimento genetico, ma deve esaminare e rispondere puntualmente alle censure: la motivazione dei due provvedimenti è integrabile.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono, se coerenti e riscontrate da altri elementi indiziari (incontri, intercettazioni, ruoli operativi), costituire base sufficiente per la gravità indiziaria nei reati associativi.
- La verifica della gravità indiziaria nell'ambito di reati associativi è valutazione complessiva e può fondarsi su elementi di contesto (luoghi di incontro, incarichi esecutivi, rapporti con altri membri) e non richiede la prova definitiva di appartenenza.
- La considerazione del fattore tempo rileva per le esigenze cautelari, ma la mera distanza temporale non è automaticamente decisiva: è necessario valutare se i fatti siano recenti o abbiano riscontri fino a tempi prossimi alla decisione.
- Le censure difensive che richiamano documenti o fatti alternativi (es. cessione di quote societarie) devono essere specificamente confrontate dal giudice; tuttavia la mera proposizione di elementi alternativi non annulla automaticamente i riscontri indiziari contrari.
- Il rigetto del ricorso per cassazione per inammissibilità può comportare condanne alle spese e, nei casi di temerarietà o inammissibilità, sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende).
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