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Sentenza

Sentenza del 18/11/2015 n. 9311 - Comm. Trib. Prov. Milano

DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI - Principio di inerenza - Irrilevanza - Limite "quantitativo" ex art. 96 TUIR.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, degli interessi passivi e il rapporto tra il principio generale di inerenza previsto dall’art. 109 TUIR e la disciplina speciale dell’art. 96 TUIR. Secondo il principio richiamato, per gli interessi passivi non occorre verificare l’inerenza ordinaria rispetto all’attività d’impresa né le caratteristiche o le finalità dei debiti cui gli oneri finanziari si riferiscono. È sufficiente applicare il limite quantitativo stabilito dall’art. 96 TUIR.

La decisione

La sentenza afferma che la deducibilità degli interessi passivi deve essere valutata esclusivamente secondo il meccanismo dell’art. 96 TUIR: gli interessi sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eventuale eccedenza, entro il 30% del ROL, secondo la disciplina applicabile ratione temporis. Non è quindi legittimo negare la deduzione sulla base di una distinta verifica di inerenza o delle finalità del finanziamento, quando siano rispettati i limiti quantitativi previsti dalla norma. Il testo non indica gli ulteriori dettagli del dispositivo né l’esito formale del ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 96 TUIR

    dispone un semplice limite "quantitativo" di deducibilità degli interessi passivi

    La norma costituisce la disciplina speciale applicabile agli interessi passivi ai fini IRES. La deduzione è ammessa fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, entro il limite del 30% del ROL, senza una verifica ulteriore delle caratteristiche e delle finalità dei debiti.

  • Art. 109 TUIR

    ordinario criterio dell’inerenza all’attività d’impresa

    Il principio generale di inerenza non deve essere applicato autonomamente agli interessi passivi quando opera la disciplina speciale dell’art. 96 TUIR.

Massime di principio

  • Per gli interessi passivi soggetti all’art. 96 TUIR, la verifica principale è quantitativa e non riguarda, di regola, l’inerenza ordinaria prevista dall’art. 109 TUIR.
  • L’Amministrazione finanziaria non dovrebbe negare la deduzione soltanto perché il finanziamento non appare direttamente collegato a una specifica operazione o perché ne contesta la finalità economica, se sono rispettati i limiti dell’art. 96 TUIR.
  • Occorre comunque verificare l’applicabilità temporale della versione dell’art. 96 TUIR pertinente, la corretta determinazione degli interessi attivi, del ROL e delle eventuali eccedenze riportabili.
  • Il principio riguarda la deducibilità fiscale degli interessi passivi e non esclude controlli su altri profili, come la corretta contabilizzazione, l’effettività dell’operazione, l’esistenza del debito o eventuali norme antielusive specifiche.

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