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Sentenza

Sentenza n. 2441/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, -del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento per l’Energia – Direzione Generale fonti energetiche e titoli abilitativi n. 55/21/2025 del 21 maggio 2025 di “Autorizzazione Unica per la realizzazione del progetto di installazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica (BESS) denominato “Bessa Fano” della potenza di 175 MW nel Comune di Fano (PU)”; -di tutti i precedenti atti istruttori e/o endoprocedimentali propedeutici al rilascio della Autorizzazione Unica.

Giustizia amministrativa202510090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica BESS della potenza di 175 MW nel Comune di Fano, nonché gli atti istruttori e endoprocedimentali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione autorizzante e operatore economico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato l'Autorizzazione Unica deducendo: violazione dell'art. 3 della l. 241/1990, dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, difetto assoluto di motivazione, illogicità, irrazionalità manifesta e difetto di istruttoria, sostenendo che il MASE non avrebbe adeguatamente motivato il bilanciamento tra l'interesse alla realizzazione dell'impianto e le criticità urbanistiche e paesaggistiche evidenziate dal Comune; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della l.r. Marche n. 4/2024, per non avere adeguatamente valutato la localizzazione dell'impianto in un'area agricola caratterizzata da indicatori di presuntiva non idoneità; violazione dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003, per la mancata previsione di specifici obblighi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi al termine della vita utile dell'impianto. Il Comune ha inoltre dedotto, soltanto nella memoria conclusionale, la violazione del par. 13.1, lett. j), del D.M. 10 settembre 2010, per la mancata prestazione di una cauzione a garanzia della dismissione e del ripristino. Il MASE e la società controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione preliminare di tardività e inammissibilità. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria costituisce l'atto sostanzialmente lesivo, mentre il decreto finale di Autorizzazione Unica ha natura essenzialmente dichiarativa e recepisce gli esiti della conferenza, salvo eventuali prescrizioni autonome. Tuttavia, l'impugnazione immediata della determinazione conclusiva non è obbligatoria: il destinatario può attendere il provvedimento conclusivo e impugnare congiuntamente entrambi gli atti. Nel merito, il primo e il secondo motivo sono stati respinti. Il decreto, letto con la comunicazione di conclusione positiva della conferenza di servizi allegata e conosciuta dal Comune, contiene una motivazione per relationem legittima, poiché la determinazione conclusiva analizza puntualmente le osservazioni comunali e richiama le controdeduzioni della società, sostanzialmente recepite dal MASE. In particolare, sono state valutate la pregressa attività estrattiva e la qualificazione dell'area come ex cava sottoposta a ripristino, l'impatto paesaggistico e la visibilità dell'impianto, la viabilità di cantiere, gli aspetti idraulici e l'assenza di produzioni agricole di qualità tutelate dalla l.r. Marche n. 4/2024. Anche il terzo motivo è stato respinto, poiché gli atti documentano l'obbligo di presentare il progetto di rimessa in pristino e il decreto impone alla società, quale condizione vincolante per l'efficacia dell'autorizzazione, di depositare presso gli uffici comunali il progetto definitivo unitamente al progetto di ripristino dello stato dei luoghi. La censura relativa alla mancata cauzione, proposta per la prima volta nella memoria conclusionale, è stata dichiarata inammissibile perché nuova e tardiva rispetto ai termini processuali. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del Comune al pagamento di 2.000 euro per compensi, oltre accessori e rimborso forfettario, in favore di ciascuna delle due parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-quater, d.l. 7/2002, convertito dalla l. 55/2002

    Costituisce la base normativa dell'Autorizzazione Unica per la realizzazione del sistema di accumulo elettrochimico di energia elettrica.

  • artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater l. 241/1990

    la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati

    La determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria ha contenuto sostanzialmente precettivo e lesivo, mentre il provvedimento finale può avere portata essenzialmente dichiarativa; l'impugnazione immediata della determinazione è legittima ma non obbligatoria, potendo essere impugnato il provvedimento finale insieme all'atto conferenziale.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    Consente la motivazione per relationem, purché l'atto richiamato sia indicato e conosciuto o conoscibile dall'interessato; la tecnica è legittima quando il richiamo consente di ricostruire il percorso logico e giuridico della decisione.

  • art. 2 l.r. Marche 4/2024

    aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità ... e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale

    Gli indicatori di presuntiva non idoneità sono stati ritenuti non ostativi nel caso concreto, poiché l'area non ospitava produzioni agricole di qualità tutelate e risultava interessata da pregresse attività estrattive, con successivo ripristino ambientale.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    È stato invocato dal Comune in relazione alla legittimità dell'autorizzazione e agli obblighi di ripristino; il motivo è stato respinto perché il decreto imponeva il deposito del progetto di rimessa in pristino quale condizione vincolante per la sua efficacia.

  • par. 13.1, lett. j), D.M. 10 settembre 2010

    La deduzione relativa alla mancata prestazione della cauzione è stata dichiarata inammissibile perché introdotta per la prima volta con memoria conclusionale e oltre il termine di deposito.

  • artt. 73 e 119 c.p.a.

    Il motivo nuovo introdotto nella memoria conclusionale è stato ritenuto tardivo in relazione ai termini per il deposito degli atti nel rito applicabile.

Massime di principio

  • Nella conferenza di servizi decisoria, la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituisce l'atto sostanzialmente lesivo, mentre il provvedimento finale dell'amministrazione procedente può avere natura essenzialmente dichiarativa e recepire gli esiti della conferenza, salvo contenere prescrizioni autonome.
  • La determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria può essere impugnata immediatamente, ma tale impugnazione non è necessaria a pena di decadenza: l'interessato può attendere il provvedimento finale e impugnare congiuntamente quest'ultimo e l'atto conferenziale.
  • La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è individuato ed è conosciuto o conoscibile dal destinatario e contiene un'analisi effettiva e puntuale delle contestazioni, tale da consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione.
  • Nel procedimento autorizzatorio, la motivazione può recepire le controdeduzioni del proponente quando l'amministrazione le abbia esaminate, riportate nella determinazione conclusiva e sostanzialmente condivise, purché siano adeguatamente affrontate le criticità sollevate dalle amministrazioni partecipanti.
  • È sufficiente a soddisfare l'obbligo di assicurare il ripristino dei luoghi che l'autorizzazione imponga il deposito del progetto di rimessa in pristino e subordini l'efficacia del titolo al rispetto di tale prescrizione; una censura ulteriore relativa alla mancata cauzione, se proposta per la prima volta con memoria conclusionale oltre i termini, è inammissibile per novità e tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliConferenza di serviziMotivazione del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardività

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