Ordinanza n. 479/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di irricevibilità adottato in relazione all'istanza di rilascio del permesso soggiorno per motivi di lavoro subordinato (Prot. -OMISSIS-), notificato al ricorrente in data 30 maggio 2025 dalla Questura di -OMISSIS-, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.; atti impugnati con il ricorso principale, nonché della comunicazione della Questura di -OMISSIS- del 23.10.2025, con cui si reitera il diniego e si dichiara l’irricevibilità dell’istanza di permesso di soggiorno, nonché, per quanto occorrer possa, del già impugnato provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato Prot. -OMISSIS- notificato in data 30 Maggio 2025 dalla Questura di -OMISSIS-, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale atti impugnati con i motivi aggiunti presentati in data 20.1.2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, reiterato con comunicazione successiva della Questura
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il provvedimento della Questura che ha dichiarato irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la successiva comunicazione della Questura che ha reiterato il diniego e dichiarato nuovamente l'irricevibilità dell'istanza, chiedendo la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i vizi di legittimità dedotti nel ricorso principale o nei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare introdotta con i motivi aggiunti e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. La decisione è stata motivata, a un sommario esame, dall'imminente svolgimento dell'udienza pubblica già fissata al 2 luglio 2026 e dalla mancata allegazione, da parte dell'Amministrazione, di uno specifico pregiudizio derivante dalla sospensione degli atti fino a tale data. La controversia è stata rinviata alla medesima udienza pubblica. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto può essere accordata, in presenza di una valutazione sommaria, quando l'udienza di merito sia imminente e non emerga uno specifico pregiudizio per l'amministrazione derivante dalla sospensione sino a tale udienza.
- La sospensione cautelare può essere limitata temporalmente sino all'udienza pubblica già fissata per la trattazione del merito, quando tale misura assicuri una tutela interinale adeguata senza determinare un pregiudizio specifico per l'amministrazione.
Come è indicizzato
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