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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20381/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile Giuseppina Tosoni ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 07/09/2022 che, pur avendo in primo grado condannato l'imputato Luca Iacopini per diffamazione anche con condanna al risarcimento dei danni, aveva dichiarato in sede d'appello l'estinzione del reato per prescrizione senza pronunciarsi sulle statuizioni civili. Il ricorso deduceva (i) mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto decidere sull'appello anche agli effetti civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.; e (ii) violazione del principio del contraddittorio per non aver dato avviso/possibilità di partecipazione alla parte civile, con conseguente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che la Corte d'appello ha violato l'art. 578 cod. proc. pen. omettendo di esaminare e decidere sulle questioni civili relative alla domanda di risarcimento, nonché il principio del contraddittorio perché la decisione predibattimentale ha revocato le statuizioni civili senza adeguata trattazione e senza garantire la piena partecipazione della parte civile. La Cassazione ha altresì valutato la non applicabilità retroattiva dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. (novità normativa entrata in vigore successivamente alla sentenza impugnata) in virtù del principio tempus regit actum e dell'esigenza di tutela dell'affidamento e dell'effettività del ricorso. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore affinché proceda con la trattazione nel rispetto del contraddittorio e valuti gli effetti civili (risarcimento) utilizzando le prove del procedimento penale e ogni ulteriore dato necessario.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 578 nel senso che, quando in appello il reato è dichiarato estinto per prescrizione e in primo grado vi è stata condanna anche al risarcimento, il giudice d'appello è obbligato ad esaminare, allo stato degli atti, i motivi di gravame con riguardo alle disposizioni e ai capi della sentenza concernenti gli interessi civili e a decidere in contraddittorio sulle statuizioni civili

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Usato dalla ricorrente per denunciare la carenza di motivazione (omessa decisione e motivazione sulle statuizioni civili) nella sentenza d'appello; la Cassazione riconosce tale vizio rispetto alle determinazioni civili

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato per denunciare nullità per violazione del principio del contraddittorio; la Corte accoglie che la decisione predibattimentale ha leso il contraddittorio della parte civile

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

    Norma più recente che disciplina i casi di impugnazione "per i soli interessi civili" prevedendo il rinvio alla sede civile; la Corte tuttavia ritiene che non possa applicarsi retroattivamente alle sentenze pronunciate prima della sua entrata in vigore in assenza di disciplina transitoria, per tutela dell'affidamento e dell'effettività del ricorso

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Utilizzato come base per disporre l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per la prosecuzione sulla materia civile

  • art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato in rapporto al vizio dedotto ex art. 606 lett. c) penale: la Cassazione equipara l'errore in procedendo/nullità rilevata in sede penale all'ipotesi di vizio impugnatorio civile prevista dal n. 4 dell'art. 360 civ.

  • art. 11 disp. prel. cod. civ. (principio tempus regit actum)

    Richiamato per affermare che, in assenza di norme transitorie, il regime applicabile all'impugnazione si determina con riferimento alla normativa vigente al momento di emissione della sentenza impugnata e non a quello successivo della proposizione dell'impugnazione

  • art. 13 CEDU

    Richiamato come parametro di effettività del ricorso; la Corte sottolinea che la modifica normativa non può ledere l'efficacia pratica del rimedio giurisdizionale già esperibile al tempo della pronuncia impugnata

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Richiamato per i principi di parità delle armi e tutela giurisdizionale effettiva: assicurano che le parti non subiscano mutamenti sfavorevoli delle regole processuali già acquisite

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 127/2020

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; la Corte fa riferimento alla disciplina temporanea che ha consentito trattazioni con deposito di requisitorie scritte

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali della enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione (esposizione nei limiti necessari per la motivazione)

Massime di principio

  • Se in primo grado vi è stata condanna anche al risarcimento dei danni, la Corte d'appello che dichiari estinto il reato per prescrizione non può semplicemente revocare le statuizioni civili senza esaminarle: deve pronunciarsi sulle questioni civili in contraddittorio o disporre la loro devoluzione secondo le norme applicabili.
  • La decisione predibattimentale che estingue il reato per prescrizione ma revoca le statuizioni civili senza garantire il contraddittorio è nulla e può essere annullata in cassazione.
  • Quando il legislatore introduce una nuova disciplina processuale rilevante per il procedimento di impugnazione (es. trasferimento della trattazione alla sede civile), in assenza di disposizioni transitorie prevale il principio tempus regit actum: si applica la normativa vigente al momento della sentenza impugnata a tutela dell'affidamento e dell'effettività del ricorso.
  • Se il ricorso è proposto per i soli interessi civili e la nuova normativa posteriore alla sentenza impugnata prevede rinvio alla sede civile, la sua applicazione retroattiva è vietata in mancanza di regole transitorie; il rimedio va valutato alla luce del regime previgente.
  • La parte civile, anche se non ha espresso manifestazione di interesse in appello, conserva il diritto ad una 'piena cognitio' sulle questioni di responsabilità e risarcimento; il giudice d'appello deve comunque garantire la trattazione e il contraddittorio.
  • In situazioni analoghe è opportuno che la parte civile verifichi sempre la tempestiva ricezione di avvisi di udienza e, se omessa, sollevi il vizio di nullità per violazione del contraddittorio e chieda la rimessione al giudice competente per la valutazione degli effetti civili.

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