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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza n. 255/2025 del Tribunale ordinario di Potenza, sezione lavoro, pubblicata il 19 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202500479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Potenza, con particolare riguardo agli accessori dovuti sulla somma capitale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 255/2025 del Tribunale ordinario di Potenza, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di una somma, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 marzo 2025. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato integrale esecuzione al titolo. Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto la sorte capitale, mediante accredito sul borsellino elettronico delle annualità dovute, ma è rimasto inadempiente quanto agli accessori stabiliti dalla sentenza. La ricorrente ha quindi insistito per l'esecuzione anche di tale parte residua.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali di cui agli artt. 114 e 87 c.p.a. e decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, già corrisposta dal Ministero, e ha accolto il ricorso per la parte residua. Il Ministero è stato obbligato a dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario mediante il pagamento degli accessori dovuti per legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, con compenso posto a carico del Ministero e liquidato in euro 300,00. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 87 c.p.a.

    La decisione rileva il rispetto dei termini processuali applicabili al giudizio camerale di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede un termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le Amministrazioni devono completare le procedure di pagamento prima dell'esecuzione forzata o dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria del giudice ordinario, l'avvenuto pagamento della sorte capitale determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale componente, ma non preclude la prosecuzione del giudizio per gli accessori ancora dovuti in forza del titolo esecutivo.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'Amministrazione che non abbia dato integrale esecuzione a una sentenza di condanna pecuniaria può essere obbligata in sede di ottemperanza al pagamento delle componenti residue del credito.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e porre a carico dell'Amministrazione il relativo compenso.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'effettivo soddisfacimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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