Sentenza n. 1340/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore di Catanzaro il 30 gennaio 2020, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura e deducendo l’inadeguatezza della motivazione, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e la conseguente violazione di legge. L’avviso era stato preceduto da una perquisizione, svolta nell’ambito di un controllo antidroga, presso un fabbricato comprendente due unità abitative, una nella disponibilità del ricorrente e l’altra della moglie. Nella disponibilità della moglie, ove si trovava anche il ricorrente, erano state rinvenute infiorescenze di marijuana, semi di canapa, un bilancino di precisione, residui di marijuana e involucri di plastica; in un deposito comune erano stati inoltre rinvenuti 240 grammi di marijuana essiccata. Le chiavi di un armadio contenente armi regolarmente detenute da un familiare erano nella disponibilità del padre del ricorrente, gravato da precedenti penali. Il ricorrente ha inoltre valorizzato il mancato arresto in flagranza e la circostanza che, al momento dei fatti, fosse stato presentato ricorso per la separazione personale dei coniugi.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente ricostruito la natura dell’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011, qualificandolo come misura preventiva avente un minimo impatto sui diritti di libertà, non punitiva di condotte pregresse, ma diretta a prevenire possibili condotte future lesive della sicurezza e dell’incolumità pubblica. La valutazione deve quindi avere carattere prognostico e preventivo, senza richiedere prove compiute della commissione di reati o una precedente contestazione giudiziaria, essendo sufficienti elementi fattuali complessivi idonei a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali e riconducibile a una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. 159/2011. Nel caso concreto, gli elementi emersi dalla perquisizione, sinteticamente riportati nell’avviso e risultanti dal verbale prodotto dallo stesso ricorrente, sono stati ritenuti sufficienti a fondare non irragionevolmente il giudizio di pericolosità sociale e l’ascrivibilità del ricorrente alle categorie previste dalla normativa antimafia e di prevenzione. Il mancato arresto in flagranza non esclude una condotta di vita riprovevole rilevante ai fini preventivi, così come la successiva separazione coniugale non incide sul quadro oggettivo esistente al momento dell’adozione dell’atto. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. 159/2011
Individua le categorie di soggetti cui possono applicarsi le misure di prevenzione; l’avviso orale può essere adottato quando gli elementi fattuali complessivi rendano ragionevole l’appartenenza del destinatario a una di tali categorie.
art. 3 d.lgs. 159/2011
Disciplina l’avviso orale del Questore, misura preventiva diretta a richiamare il destinatario a una condotta conforme alla legge sulla base di una valutazione prognostica di pericolosità sociale.
art. 87, comma 4-bis c.p.a.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’avviso orale previsto dall’art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura preventiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire possibili condotte future lesive della sicurezza e dell’incolumità pubblica mediante un invito a tenere una condotta conforme alla legge.
- Per l’adozione dell’avviso orale non è necessaria la previa condanna penale, né l’esistenza di prove compiute della commissione di un reato o di contestazioni già sottoposte all’autorità giudiziaria; sono sufficienti elementi fattuali complessivi dai quali l’autorità possa ragionevolmente desumere una situazione di pericolosità sociale.
- La valutazione della pericolosità sociale ai fini dell’avviso orale ha natura prognostica e preventiva e può fondarsi su una pluralità di circostanze oggettive, considerate nel loro insieme, idonee a rivelare una personalità incline a comportamenti antisociali.
- Il mancato arresto in flagranza non esclude, di per sé, la rilevanza dei fatti ai fini dell’adozione dell’avviso orale, poiché la misura non presuppone l’accertamento definitivo della responsabilità penale.
- Nel giudizio di legittimità sull’avviso orale, il giudice deve verificare la ragionevolezza della ricostruzione amministrativa e la sufficienza degli elementi posti a base della prognosi di pericolosità, senza sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità di prevenzione in assenza di travisamento o manifesta irragionevolezza.
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