Cassazione Penale, Sentenza n. 33275/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, detenuto in espiazione dell'ergastolo per reati ostativi di prima fascia, tra cui omicidio aggravato, associazione mafiosa e rapina aggravata, aveva chiesto un permesso premio. Il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l'istanza rilevando che non erano stati dimostrati né l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, né l'assoluta impossibilità di adempiere, e che non erano stati allegati elementi specifici, ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla dichiarata dissociazione, idonei a escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di loro ripristino. Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato il rigetto. Con il ricorso per cassazione il detenuto ha dedotto: l'erronea applicazione dell'art. 4-bis ord. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo che il rigetto fosse fondato esclusivamente sul mancato adempimento delle obbligazioni civili nonostante la propria indigenza; l'omessa valutazione degli elementi individualizzanti del percorso rieducativo e dell'assenza di collegamenti attuali con l'organizzazione mafiosa; la violazione del finalismo rieducativo della pena e l'omessa considerazione della regolare condotta carceraria, della partecipazione alle attività trattamentali, del conseguimento di titoli di studio, del lavoro svolto in istituto, della dissociazione e della recisione dei rapporti con il contesto criminale. Con un ulteriore motivo ha sostenuto che il giudice avrebbe dovuto verificare anche la maturazione dei requisiti secondo la disciplina previgente, nonché indicare l'ammontare delle obbligazioni civili e valutare concretamente la sua capacità economica, la durata della detenzione e l'eventuale remissione del debito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo il primo motivo inammissibile e gli altri infondati. Ha richiamato la disciplina dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., come modificata nel 2022, secondo cui per i condannati per reati ostativi di prima fascia la mancata collaborazione non costituisce più una preclusione assoluta, ma il beneficio può essere concesso solo se il detenuto dimostra l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere, allega elementi specifici ulteriori rispetto alla condotta carceraria, al percorso rieducativo e alla dissociazione, e risultano iniziative a favore delle vittime. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non dimostrati né l'adempimento né l'assoluta impossibilità di adempiere e ha condiviso la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, secondo cui il ricorrente non aveva allegato elementi specifici e ulteriori idonei a escludere i collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30-ter ord. pen.
Disciplina il beneficio richiesto dal detenuto, sottoposto alla verifica dei presupposti previsti dall'art. 4-bis ord. pen.
art. 4-bis, comma 1, ord. pen.
Individua il regime applicabile ai condannati per determinati reati ostativi e, nella disciplina richiamata, richiede una verifica rafforzata dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.
anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter
La mancata collaborazione non determina più una presunzione assoluta di mantenimento dei collegamenti criminali, ma il beneficio resta subordinato alla prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o dell'assoluta impossibilità di adempiere, all'allegazione di elementi specifici ulteriori e alla verifica delle iniziative in favore delle vittime.
art. 4-bis, comma 2, ord. pen.
Impone alla magistratura di sorveglianza di acquisire informazioni sul sodalizio criminale, sul profilo del detenuto, sulla sua posizione associativa, sulle sopravvenienze giudiziarie e sulle infrazioni disciplinari, mediante i poteri istruttori previsti dalla norma.
art. 4-bis, comma 2-bis, ord. pen.
onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria
Quando emergono indizi di collegamenti attuali o del pericolo di loro ripristino, pone a carico del condannato l'onere di fornire elementi di prova contraria e impone al giudice di motivare specificamente sull'accoglimento o sul rigetto.
art. 58-ter ord. pen.
collaborazione con la giustizia
È richiamato quale parametro rispetto al quale la nuova disciplina consente l'accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione, purché siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dall'art. 4-bis.
art. 575 c.p.
È indicato tra i reati oggetto delle condanne in espiazione.
art. 416-bis c.p.
È indicato tra i reati oggetto delle condanne in espiazione e rileva ai fini dell'applicazione del regime ostativo.
art. 628 c.p.
aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991
È indicato tra i reati oggetto delle condanne in espiazione.
art. 7 d.l. 152/1991
È richiamato quale aggravante della rapina indicata nel provvedimento di cumulo.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Costituisce il fondamento processuale dei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei benefici penitenziari e alla parità di trattamento.
art. 27, comma 3, Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla funzione rieducativa della pena; la Corte non lo ha ritenuto violato dalla decisione impugnata.
Massime di principio
- Per i condannati per reati ostativi di prima fascia, la disciplina introdotta nel 2022 ha trasformato la presunzione di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata da assoluta in relativa; la mancata collaborazione con la giustizia non è quindi, da sola, una preclusione assoluta all'accesso ai benefici penitenziari.
- L'accesso ai benefici penitenziari previsto dall'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. presuppone cumulativamente la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, oppure dell'assoluta impossibilità di adempiere, l'allegazione di elementi specifici ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, al percorso rieducativo e alla mera dissociazione, nonché l'accertamento di iniziative a favore delle vittime.
- La regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale non sono, isolatamente considerate, elementi sufficienti a escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo del loro ripristino.
- Nella verifica dei presupposti per i benefici, il giudice di sorveglianza deve valutare in concreto il pericolo di mantenimento o ripristino dei collegamenti criminali, considerando le circostanze personali e ambientali, il contesto del reato, le ragioni della mancata collaborazione, la revisione critica della condotta e ogni altra informazione disponibile, anche mediante gli ampliati poteri istruttori previsti dall'art. 4-bis ord. pen.
- Quando non risulta dimostrato né l'adempimento delle obbligazioni civili né l'assoluta impossibilità di adempiere, il mancato soddisfacimento di tale requisito è sufficiente a impedire l'accesso al beneficio e rende infondato il ricorso che contesti soltanto la valutazione della pericolosità sociale.
- Il giudice di sorveglianza può rigettare la richiesta di beneficio quando il detenuto non abbia assolto gli oneri di allegazione e prova previsti dall'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen., anche se abbia dedotto un positivo percorso trattamentale e una condotta carceraria regolare.
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