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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40089/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d'appello di Catanzaro la liquidazione di un indennizzo per ingiusta detenzione sulla base del criterio aritmetico; tuttavia aveva chiesto un'integrazione dell'indennizzo per ulteriori voci di danno (pregiudizi alla salute, alla vita di relazione, all'immagine, perdita di retribuzione stimata in circa 175.000 euro per il periodo 2006/2010, perdita compenso quale amministratore stimata in 247.000 euro, perdita del valore della quota sociale e altre voci per un totale stimato in 998.115,90 euro), documentando tali pretese con una consulenza tecnica (perizia del dott. Marasco) e altro materiale probatorio. In cassazione si denunciava la mancata valutazione e motivazione della Corte di merito in relazione a tale documentazione e la mancata considerazione della configurabilità di un'integrazione equitativa dell'indennizzo.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che la Corte d'appello, pur applicando il criterio aritmetico, non si era confrontata né motivata rispetto alla documentazione prodotta dal ricorrente (in particolare la perizia), omettendo così di valutare se sussistessero ragioni per una integrazione dell'indennizzo in base ai principi giurisprudenziali che consentono una misura equitativa aggiuntiva. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo esame in ordine all'eventuale riconoscimento di ulteriori voci di ristoro e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 110 c.p. e art. 12-quinquies legge 356/1992

    presenti nel capo di imputazione del procedimento penale da cui derivò la misura cautelare

    citati per contestualizzare i reati che portarono alla misura cautelare; non sono utilizzati come base per la riparazione, ma solo per ricostruire i fatti processuali

  • Artt. 2043 ss. cod. civ.

    citati nel motivo di decisione

    la Corte ricorda che il procedimento di riparazione ha natura indennitaria e non è strumento per ottenere il risarcimento civile ex art. 2043; tuttavia ciò non esclude che il giudice della riparazione, valutando le specificità del caso, possa integrare equitativamente l'indennizzo liquidato con il criterio aritmetico

  • Sez. U. n. 24287 del 09/05/2001 (Ministero del Tesoro e Caridi)

    principio del criterio aritmetico per la liquidazione dell'indennizzo

    stabilisce l'uso di un criterio aritmetico come metodo di quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione, ma non esime il giudice dal valutare le specificità del caso e dall'eventuale integrazione equitativa

  • Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014 (Miglio)

    richiamata nella sentenza

    ribadisce il carattere indennitario dell'istituto della riparazione e la distinzione rispetto al risarcimento per fatto illecito disciplinato dal codice civile

  • Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015 (Pappalardi)

    richiamata nella sentenza

    afferma che il giudice di legittimità non sindaca la congruità dell'importo liquidato salvo che la decisione di merito si sia discostata in modo arbitrario o simbolico dai criteri usuali

  • Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020 (Di Domenico) e Sez. 4, n. 28126 del 07/05/2019 (Catanzaritì)

    giurisprudenza richiamata

    precisano che il criterio aritmetico va integrato, se necessario, con una valutazione equitativa delle conseguenze personali e familiari della ingiusta detenzione, aumentando o riducendo l'importo del calcolo aritmetico per tenere conto delle specificità del caso

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il criterio aritmetico è il punto di riferimento, ma non è vincolante in modo assoluto: il giudice di merito deve valutare le specificità del caso e può integrare equitativamente l'indennizzo (in aumento o diminuzione) se emergono ragioni documentate.
  • La domanda di integrazione dell'indennizzo richiede una documentazione chiara e un nesso causale tra la misura cautelare e le voci di danno (perdita di reddito, perdita di incarichi, danno biologico, morale, perdita di valore di quote societarie ecc.); senza valutazione esplicita di tale documentazione la decisione è vulnerabile a cassazione.
  • La natura dell'istituto resta indennitaria: non è luogo per ottenere il risarcimento civile ex art. 2043 c.c.; tuttavia elementi probatori concreti possono giustificare un aumento equitativo dell'indennizzo attribuito col criterio aritmetico.
  • In caso di CTU o perizia prodotta dalla difesa, il giudice di merito deve confrontarsi esplicitamente con tale prova e motivare la propria valutazione; l'omessa considerazione costituisce motivo di annullamento e rinvio.
  • Per chi chiede integrazioni è consigliabile produrre documentazione economico-finanziaria dettagliata, perizie tecniche, e indicare il nesso causale temporale tra misura cautelare e pregiudizio economico o personale; per lo Stato convenuto è opportuno contestare nel merito e far valutare la congruità delle prove.

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