Ordinanza n. 5320/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la correzione della sentenza n. 2574 del 2026 pronunciata da questa Sezione sul ricorso 6637 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 2574/2026, limitatamente a due errori materiali nella motivazione
Esito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico appellante)
La controversia
AVEPA ha chiesto, ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a., la correzione di due errori materiali contenuti nella sentenza n. 2574/2026, con la quale il Consiglio di Stato aveva accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza del TAR Veneto n. 784/2025, aveva respinto il ricorso di primo grado. Nella motivazione della sentenza, l'esito dei due motivi di appello era stato indicato come infondato: al punto 3 si leggeva che il primo motivo era infondato e al punto 6 che il secondo motivo era infondato. Secondo l'istante, tali espressioni erano in evidente contraddizione con il contenuto argomentativo della sentenza, favorevole alle censure d'appello, e con il dispositivo, che accoglieva l'appello. È stato inoltre rappresentato che l'errore impediva l'esecuzione della sentenza e che non pendeva alcun gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'istanza di correzione. Ha accertato che l'uso della parola "infondato" costituiva un evidente errore materiale, poiché il contenuto della motivazione e il dispositivo dimostravano che il Collegio aveva ritenuto fondati entrambi i motivi di appello. Ha quindi ordinato alla Segreteria, ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a., di annotare sulla sentenza la sostituzione, al punto 3, della frase "Il primo motivo di appello è infondato" con "Il primo motivo di appello è fondato" e, al punto 6, della frase "Il secondo motivo di appello è infondato" con "Il secondo motivo di appello è fondato". Non vi è stata modifica del dispositivo sostanziale della sentenza, ma soltanto la rettifica delle espressioni erronee. Non luogo a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la proposizione dell'istanza di correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede l'annotazione della correzione da parte della Segreteria sul provvedimento interessato.
Massime di principio
- Ricorre un errore materiale correggibile quando una specifica espressione contenuta nella motivazione è inequivocabilmente contraddetta dall'insieme delle argomentazioni della decisione e dal dispositivo finale.
- La correzione dell'errore materiale può consistere nella sostituzione di una parola erronea con quella corretta, quando tale intervento si limita a rendere coerente la formulazione del provvedimento con la decisione effettivamente assunta dal Collegio, senza modificarne il contenuto sostanziale.
- La correzione ai sensi dell'art. 86 c.p.a. è effettuata mediante annotazione della rettifica da parte della Segreteria sul provvedimento originario.
Come è indicizzato
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