Sentenza n. 14719/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento del Responsabile Area IV – Pianificazione Urbanistica -Edilizia Privata - Patrimonio del Comune di Zagarolo Numero -OMISSIS- del 23.12.2022 , notificato il 13.03.2023, con il quale veniva ordinato a -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4 del DPR 380/2001, di provvedere al pagamento della sanzione pari a euro 7.500,00, per aver eseguito, in assenza di Segnalazione Certificata di inizio Attività i lavori riguardanti la realizzazione di una piscina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione pecuniaria di 7.500 euro per la realizzazione di una piscina in assenza di SCIA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui, ai sensi dell'art. 19 della l.r. Lazio n. 15/2008 e degli artt. 19, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001, gli era stato ordinato il pagamento di una sanzione di 7.500 euro per la realizzazione di una piscina senza presentazione della SCIA. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 della l.r. n. 15/2008, la violazione del principio di proporzionalità, l'eccessività della sanzione e il difetto di motivazione, sostenendo che si trattasse di una piccola struttura, di volume esiguo e non pregiudizievole per la collettività. In memoria il ricorrente ha inoltre prospettato un difetto di istruttoria per non essere stata verificata l'eventuale realizzazione dell'opera anteriormente al 1967.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che una piscina, anche se di dimensioni limitate, non rientri nell'edilizia libera prevista dall'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, poiché non costituisce un mero elemento di arredo pertinenziale. Ai fini urbanistico-edilizi, la pertinenza richiede un rapporto funzionale servente, dimensioni modeste, assenza di autonomo valore di mercato e assenza di autonomo carico urbanistico; la piscina, per la funzione autonoma che può svolgere e per la durevole trasformazione del territorio e l'incremento del valore dell'immobile, non possiede tali caratteristiche. L'intervento è stato quindi qualificato almeno come ristrutturazione edilizia leggera, soggetta a SCIA ai sensi degli artt. 22 e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il Collegio ha ritenuto adeguatamente motivato l'atto comunale, fondato sulla descrizione dell'opera e sull'accertamento della sua esecuzione senza titolo. Ha inoltre giudicato ragionevole e proporzionata la sanzione, collocata nella soglia media della forbice edittale. La censura relativa alla mancata verifica dell'anteriorità dell'opera al 1967 è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta con memoria e, comunque, infondata: l'onere di provare la preesistenza dell'opera grava sul proprietario o sul responsabile dell'abuso, secondo il principio di vicinanza della prova. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 d.P.R. 380/2001
elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici
La realizzazione di una piscina non rientra nell'edilizia libera, neppure quando la piscina abbia dimensioni limitate, perché non è qualificabile come semplice elemento di arredo pertinenziale.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
La realizzazione di una piscina può integrare un intervento di ristrutturazione edilizia, in quanto comporta l'inserimento di nuovi elementi e impianti e una durevole trasformazione del territorio.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La piscina, ove riconducibile alla ristrutturazione edilizia incidente sull'organismo edilizio e comportante trasformazione durevole del territorio, è soggetta a titolo abilitativo edilizio.
art. 22 d.P.R. 380/2001
L'intervento è stato ricondotto almeno alla ristrutturazione edilizia leggera, soggetta a SCIA.
art. 37 d.P.R. 380/2001
La realizzazione della piscina senza la necessaria SCIA giustifica l'applicazione della sanzione edilizia pecuniaria.
art. 19, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa richiamata nel provvedimento sanzionatorio per l'esecuzione di interventi in assenza di SCIA.
art. 19 l.r. Lazio 15/2008
Disciplina gli interventi eseguiti senza presentazione della SCIA e consente l'irrogazione della sanzione pecuniaria applicata dal Comune.
Massime di principio
- La realizzazione di una piscina, anche di dimensioni limitate, non rientra di regola nell'edilizia libera quale elemento di arredo di un'area pertinenziale, poiché la piscina può svolgere una funzione autonoma, determinare una durevole trasformazione del territorio e incrementare il valore dell'immobile.
- Ai fini urbanistico-edilizi, la nozione di pertinenza è più restrittiva di quella civilistica: occorrono un rapporto oggettivo e funzionale di servizio rispetto all'edificio principale, dimensioni modeste, assenza di autonomo valore di mercato e assenza di autonomo carico urbanistico.
- La realizzazione di una piscina può essere qualificata come ristrutturazione edilizia leggera soggetta a SCIA quando comporti l'inserimento di nuovi elementi o impianti, una trasformazione durevole del territorio e un incremento del valore dell'immobile.
- La sanzione pecuniaria per interventi eseguiti senza SCIA è proporzionata quando l'amministrazione descriva compiutamente l'opera abusiva e determini l'importo entro la forbice edittale, anche collocandolo nella sua soglia media.
- L'onere di provare che un'opera edilizia sia stata ultimata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'obbligo di titolo abilitativo grava sul proprietario o sul responsabile dell'abuso, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- Una censura introdotta per la prima volta con memoria depositata in prossimità dell'udienza, anziché con il ricorso introduttivo o nei termini per i motivi aggiunti, è inammissibile.
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