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Sentenza

Sentenza n. 1173/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202404098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese di lite direttamente in favore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con distrazione in favore del difensore, e successivo provvedimento di correzione di errore materiale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna e il successivo provvedimento di correzione di errore materiale, deducendo, da un lato, la mancata notificazione dell'istanza di correzione e, dall'altro, l'omessa indicazione che il pagamento delle spese processuali dovesse essere eseguito in favore dello Stato, anziché direttamente della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato o del suo difensore. L'Amministrazione ha sostenuto che il pagamento diretto alla parte vittoriosa avrebbe potuto determinare una duplicazione dei titoli di pagamento, posto che lo Stato è tenuto anche alla liquidazione delle somme dovute per il patrocinio. L'appellato ha eccepito l'irricevibilità dell'appello nella parte diretta contro la sentenza originaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato tardivo l'appello nella parte diretta contro la sentenza originaria, rilevando tuttavia la permanenza dell'interesse a contestare il dispositivo risultante dal provvedimento di correzione, impugnato tempestivamente. Il primo motivo è stato respinto: né l'art. 86 c.p.a. né gli artt. 287 e 288 c.p.c. richiedono la previa notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale; è invece necessario garantire il contraddittorio mediante l'avviso dell'udienza di trattazione, che nel caso concreto era stato inviato anche al Ministero. Il secondo motivo è stato accolto. L'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 impone che, quando la parte soccombente non ammessa al patrocinio è condannata a rifondere le spese in favore della parte ammessa, il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, così da evitare la duplicazione dei titoli azionabili. L'omessa applicazione di tale disposizione integra una lacuna emendabile mediante correzione di errore materiale, anche d'ufficio. Il Consiglio di Stato ha quindi ordinato di aggiungere al dispositivo della sentenza del TAR l'indicazione che il pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, debba essere eseguito dal Ministero in favore del pertinente capitolo di bilancio della giustizia amministrativa. La sentenza è stata trasmessa al TAR per gli adempimenti correttivi. Le spese del grado d'appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.a.

    Non prevede la previa notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale; il contraddittorio è garantito mediante l'avviso dell'udienza di trattazione inviato alle parti.

  • art. 287 c.p.c.

    Non impone la previa notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    Non impone la previa notificazione dell'istanza di correzione di errore materiale.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    La condanna alle spese in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve specificare che il pagamento della parte soccombente sia effettuato a favore dello Stato, per evitare la duplicazione dei titoli di pagamento; l'omessa indicazione può essere corretta anche d'ufficio mediante correzione di errore materiale.

Massime di principio

  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente non lo è, la condanna alle spese deve disporre, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato e non direttamente della parte vittoriosa o del suo difensore.
  • L'omessa indicazione nel dispositivo della destinazione del pagamento delle spese al pertinente capitolo di bilancio dello Stato costituisce una lacuna emendabile mediante correzione di errore materiale, anche d'ufficio, quando la condanna alle spese sia già stata pronunciata.
  • Nella procedura di correzione di errore materiale non è necessaria la previa notificazione dell'istanza alle altre parti; quando l'istanza non è sottoscritta da tutte le parti, il contraddittorio è assicurato dall'invio, a cura dell'ufficio giudiziario, dell'avviso dell'udienza di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieAppelloDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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