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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6929/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. n. 8/1991, contestando il calcolo della decorrenza della pena operato dal Tribunale. Sosteneva che la data di decorrenza della pena complessiva doveva essere anteriore e che dovevano essere computati come pena gia' espiata i periodi di carcerazione riconducibili alla continuazione (a seguito di ordinanza ex art. 671 c.p.p.) e le detrazioni per liberazione anticipata.

La decisione

Il ricorso e' stato dichiarato inammissibile. Dal titolo in esecuzione (provvedimento di cumulo del Procuratore generale del 3/4/2021, che ha aggiornato il cumulo del 17/9/2020) risultava una pena residua da espiare di anni 21 mesi 7 giorni 5 con decorrenza 20/04/2019 e fine pena 17/07/2040; pertanto non era soddisfatto il requisito del quantum di pena espiata richiesto dall'art. 16-nonies, comma 4. Non e' emersa documentazione che il Musumarra avesse gia' scontato la pena rideterminata con ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 22/03/2021. Conseguentemente il ricorso e' stato respinto e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991

    La norma disciplina l'accesso alla detenzione domiciliare per talune categorie (qui applicata al collaboratore di giustizia) e richiede il soddisfacimento di un requisito quantitativo di pena gia' espia- ta; il Tribunale ha ritenuto che tale requisito non fosse raggiunto in base al titolo di esecuzione

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che consente la rideterminazione della pena per unificazioni/continuazioni; la corte ha rilevato l'assenza di documentazione probante che la pena fosse gia' stata redeterminata ed effettivamente gia' scontata secondo quella rideterminazione

Massime di principio

  • Il contenuto del titolo in esecuzione (provvedimenti di cumulo, ordinanze di rideterminazione) e' determinante per valutare la decorrenza della pena e il quantum gia' espiato: il giudice dell'esecuzione si attiene a quanto risulta dal titolo.
  • Il ricorrente ha l'onere di documentare che la pena sia stata gia' rideterminata e che i periodi di carcerazione presofferta e le detrazioni siano stati effettivamente computati: senza tale documentazione la richiesta e' inammissibile.
  • La semplice deduzione di un diverso calcolo della decorrenza non e' sufficiente: servono atti formali (ordinanze di rideterminazione, certificazioni carcerarie, provvedimenti di cumulo) che dimostrino il diverso computo.
  • In caso di inammissibilita' del ricorso il giudice puo' condannare il ricorrente alle spese processuali e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende), quindi valutare preventivamente la fondatezza documentale prima di proporre il ricorso.
  • Nelle situazioni analoghe verificare sempre: a) il titolo in esecuzione aggiornato; b) l'esistenza di ordinanze ex art. 671 c.p.p.; c) i conteggi certificati dell'amministrazione penitenziaria; d) documenti che attestino le detrazioni per liberazione anticipata.

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