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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37820/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Due condomini hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva definito un precedente giudizio. Hanno anche riferito di avere proposto domanda di revocazione avverso quella decisione, poi respinta. Il condominio ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato all'accoglimento del ricorso principale. La Corte ha però rilevato d'ufficio un vizio processuale del ricorso principale: al momento del deposito del ricorso non era stata allegata copia autentica della sentenza impugnata, come richiesto a pena di improcedibilità. Era stata depositata per errore la sentenza che aveva deciso sulla revocazione, non la sentenza di appello oggetto dell'impugnazione; il provvedimento corretto è stato depositato solo in un momento successivo, quindi tardivamente. Per tale ragione il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile; il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito perché condizionato all'accoglimento del principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., poiché non era stata depositata insieme al ricorso copia autentica della sentenza impugnata. Il deposito successivo della sentenza corretta non ha sanato il vizio, perché l'adempimento deve avvenire nel termine perentorio previsto. Conseguentemente il ricorso incidentale del condominio è stato assorbito. I ricorrenti principali sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La copia autentica della sentenza impugnata deve essere depositata contestualmente al ricorso o comunque entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione; il deposito tardivo non sana l'improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della decisione impugnata è un onere processuale essenziale e perentorio, posto a tutela del controllo della tempestività dell'impugnazione e dell'esatta individuazione dell'oggetto del ricorso.
  • Il deposito di un provvedimento diverso da quello effettivamente impugnato non soddisfa l'onere imposto dall'art. 369 c.p.c. e determina l'improcedibilità del ricorso principale.
  • Il successivo deposito del provvedimento corretto non elimina il vizio se avviene oltre il termine previsto per il deposito del ricorso.
  • Quando il ricorso incidentale è espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale, la declaratoria di improcedibilità del principale comporta l'assorbimento dell'incidentale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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