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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8616/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che le minacce erano generiche e inidonee a impedire l'identificazione, inoltre i militari conoscevano già l'imputato e lo avevano comunque identificato; 2) errata applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. relativo all'aumento di pena per recidiva, lamentando assenza di motivazione sulla accresciuta pericolosita' e un calcolo non proporzionato dell'aumento dopo la riduzione della pena da parte della Corte d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sulla serieta' delle minacce (valutazione prognostica, considerazione del contesto e della personalita' dell'imputato con precedenti significativi) e ha ritenuto integrato il dolo specifico previsto dall'art. 336 cod. pen.; la condanna per il delitto contestato e' dunque confermata. Il secondo motivo e' invece ritenuto fondato: la motivazione circa l'aumento di pena per recidiva si e' basata solo sui precedenti e non ha adeguatamente spiegato come il nuovo reato denoti una pericolosita' accresciuta; pertanto la sentenza e' annullata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio e si dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il resto del ricorso e' dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 336 cod. pen.

    Il reato di minaccia a pubblico ufficiale va apprezzato prospetticamente: la minaccia deve avere un grado di serieta' valutato in concreto alla luce delle circostanze e delle caratteristiche personali dell'autore; inoltre la fattispecie e' a dolo specifico e la conoscenza preventiva da parte degli agenti dell'identita' dell'imputato non esclude la finalizzazione a impedire l'atto d'ufficio

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    L'aumento di pena per recidiva richiede motivazione che spieghi l'accresciuta pericolosita' del soggetto in relazione al nuovo reato: non e' sufficiente il mero elenco di precedenti; la misura dell'aumento deve essere coerente e proporzionata anche dopo eventuali riduzioni della pena di base

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L.18/12/2020

    Consente la trattazione scritta del procedimento di cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; qui il procedimento e' stato trattato per iscritto con conclusioni del Procuratore generale

Massime di principio

  • La valutazione della serieta' della minaccia ai sensi dell'art.336 deve essere prospettica e contestuale: minacce apparentemente generiche possono essere ritenute serie se pronunciate da soggetto con rilevanti precedenti o in contesto che ne accresce la credibilita'.
  • La conoscenza preventiva dell'identita' dell'imputato da parte degli agenti non esclude la possibilita' che vi sia dolo specifico volto a impedire o ostacolare l'atto d'ufficio; va valutata la finalita' soggettiva della condotta a prescindere dall'effettivo esito dell'atto.
  • L'aumento di pena per recidiva (art.99 co.4) richiede motivazione specifica circa l'accresciuta pericolosita'; non basta il richiamo ai precedenti penali, occorre spiegare il nesso tra nuova condotta e pericolosita' attuale.
  • Se il giudice di merito modifica la pena di base, l'aumento per recidiva deve essere ricalcolato in modo proporzionato sulla nuova misura; errori di calcolo o mancanza di motivazione sul punto giustificano annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i profili di merito relativi alla valutazione della gravita' delle minacce e al dolo specifico sono sindacabili solo se la motivazione dei giudici di merito e' manifestamente illogica o carente; viceversa la Corte di legittimita' tende a rispettare le valutazioni concretamente motivate.

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