Cassazione Penale, Sentenza n. 8616/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 336 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che le minacce erano generiche e inidonee a impedire l'identificazione, inoltre i militari conoscevano già l'imputato e lo avevano comunque identificato; 2) errata applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen. relativo all'aumento di pena per recidiva, lamentando assenza di motivazione sulla accresciuta pericolosita' e un calcolo non proporzionato dell'aumento dopo la riduzione della pena da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sulla serieta' delle minacce (valutazione prognostica, considerazione del contesto e della personalita' dell'imputato con precedenti significativi) e ha ritenuto integrato il dolo specifico previsto dall'art. 336 cod. pen.; la condanna per il delitto contestato e' dunque confermata. Il secondo motivo e' invece ritenuto fondato: la motivazione circa l'aumento di pena per recidiva si e' basata solo sui precedenti e non ha adeguatamente spiegato come il nuovo reato denoti una pericolosita' accresciuta; pertanto la sentenza e' annullata limitatamente alla recidiva e al trattamento sanzionatorio e si dispone il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Il resto del ricorso e' dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Il reato di minaccia a pubblico ufficiale va apprezzato prospetticamente: la minaccia deve avere un grado di serieta' valutato in concreto alla luce delle circostanze e delle caratteristiche personali dell'autore; inoltre la fattispecie e' a dolo specifico e la conoscenza preventiva da parte degli agenti dell'identita' dell'imputato non esclude la finalizzazione a impedire l'atto d'ufficio
art. 99, comma 4, cod. pen.
L'aumento di pena per recidiva richiede motivazione che spieghi l'accresciuta pericolosita' del soggetto in relazione al nuovo reato: non e' sufficiente il mero elenco di precedenti; la misura dell'aumento deve essere coerente e proporzionata anche dopo eventuali riduzioni della pena di base
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n.137 conv. L.18/12/2020
Consente la trattazione scritta del procedimento di cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; qui il procedimento e' stato trattato per iscritto con conclusioni del Procuratore generale
Massime di principio
- La valutazione della serieta' della minaccia ai sensi dell'art.336 deve essere prospettica e contestuale: minacce apparentemente generiche possono essere ritenute serie se pronunciate da soggetto con rilevanti precedenti o in contesto che ne accresce la credibilita'.
- La conoscenza preventiva dell'identita' dell'imputato da parte degli agenti non esclude la possibilita' che vi sia dolo specifico volto a impedire o ostacolare l'atto d'ufficio; va valutata la finalita' soggettiva della condotta a prescindere dall'effettivo esito dell'atto.
- L'aumento di pena per recidiva (art.99 co.4) richiede motivazione specifica circa l'accresciuta pericolosita'; non basta il richiamo ai precedenti penali, occorre spiegare il nesso tra nuova condotta e pericolosita' attuale.
- Se il giudice di merito modifica la pena di base, l'aumento per recidiva deve essere ricalcolato in modo proporzionato sulla nuova misura; errori di calcolo o mancanza di motivazione sul punto giustificano annullamento limitato e rinvio per nuovo esame.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i profili di merito relativi alla valutazione della gravita' delle minacce e al dolo specifico sono sindacabili solo se la motivazione dei giudici di merito e' manifestamente illogica o carente; viceversa la Corte di legittimita' tende a rispettare le valutazioni concretamente motivate.
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