Cassazione Penale, Sentenza n. 7572/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per più reati: appropriazione del portafoglio (art. 314 c.p.), formazione di atti pubblici ideologicamente falsi (artt. 479 in relazione a 476 c.p.) e depistaggio/immutazione del corpo del reato (art. 375 c.p.), contestando: 1) l'errata qualificazione giuridica del fatto con particolare riferimento alla configurabilità del reato di depistaggio quando non vi fossero indagini in corso; 2) vizio di motivazione e valutazione erronea e congetturale delle prove in violazione del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; 3) mancata considerazione di posizioni alternative (es. altro agente che aveva la disponibilità del portafoglio) e omissione di integrazione probatoria utile.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e, per la parte esaminabile d'ufficio, l'ha ritenuto manifestamente infondato, confermando la ricostruzione di merito. Ha ritenuto che: 1) il reato di depistaggio (art. 375) può integrare anche condotte poste in essere anteriormente all'avvio formale delle indagini purché correlate alle funzioni del pubblico ufficiale e idonee a generare pericolo di inganno o a condizionare l'accertamento della verità; 2) non sussistevano vizi di motivazione tali da giustificare la cassazione: la Corte d'appello aveva valutato in modo coerente la pluralità di elementi indiziari (falsificazione dei verbali, discrepanze temporali, video, ammissione dell'imputato di aver verificato il contenuto dei verbali, testimonianza dell'addetto all'ufficio reperti) e aveva motivatamente escluso le spiegazioni alternative proposte dalla difesa; 3) molte delle questioni giuridiche prospettate in cassazione non erano state dedotte in appello e sono, quindi, inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Conseguentemente la condanna è stata confermata e il ricorrente condannato alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Configurata la fattispecie di appropriazione indebito da parte del pubblico ufficiale per l'appropriazione del portafoglio ricevuto in consegna nell'esercizio delle funzioni
artt. 81, 110, 479 in relazione all'art. 476 cod. pen.
Rilevata la formazione e l'uso di atti pubblici falsi (verbali mendaci) posti in essere in concorso per falsificare la documentazione sul rinvenimento e contenuto del portafoglio
art. 375 cod. pen.
Il reato di depistaggio può essere integrato anche da condotte anteriori all'apertura formale di indagini se realizzate nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e idonee a creare pericolo di inganno o a condizionare l'accertamento della verità
art. 374 cod. pen.
Richiamata per motivare la possibilità che illeciti relativi alla frode processuale possano essere commessi anteriormente al procedimento; usata per argomentare l'applicabilità analogica al depistaggio penale
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui questioni non dedotte con l'atto di appello non possono essere sollevate in cassazione e costituiscono causa speciale di inammissibilità
art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per presunte violazioni nella valutazione probatoria; la Corte ha osservato che le doglianze sulla motivazione si risolvono nella contestazione dei fatti e non in censure autonome di diritto, risultando inammissibili o infondate
art. 111 Cost.
Riferimento ai principi del giusto processo invocati dalla difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i canoni probatori e motivazionali costituzionalmente rilevanti
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata impropriamente dalla difesa (attiene al riesame delle misure cautelari): la Corte ha rilevato la non pertinenza della censura
art. 192, 530, 546 cod. proc. pen.
Richiami procedurali richiamati in dottrina e giurisprudenza; la Corte ricorda la distinzione tra vizi formali/probatori e la impossibilità di utilizzare tali contestazioni per ottenere la riconsiderazione del merito delle prove in cassazione
Massime di principio
- Il reato di depistaggio (art. 375 c.p.) può configurarsi anche se le condotte sono antecedenti all'avvio formale di indagini, quando siano poste in essere nell'esercizio delle funzioni pubbliche e idonee a creare un pericolo di inganno o a condizionare l'accertamento della verità
- La sostituzione materiale di un oggetto consegnato a un pubblico ufficiale e la successiva redazione di verbali mendaci costituiscono elementi indiziari molto rilevanti e possono legittimare una condanna se valutati congiuntamente ad altri elementi (videoregistrazioni, testimonianze, ammissioni dell'imputato)
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione globale del materiale probatorio: le censure che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono, di regola, inammissibili se non indicano vizi logico-giuridici concreti della motivazione
- Questioni di diritto non dedotte in appello sono, salvo rare eccezioni, perimetrate come causa di inammissibilità in cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3; pertanto è essenziale sollevare nel giudizio di appello le questioni rilevanti che si intendono portare in Cassazione
- L'assenza di un obbligo formale di identificare tutte le persone che transitano presso una guardiola non esclude l'obbligo di diligenza del pubblico ufficiale nel ricevere e registrare oggetti rinvenuti: la prassi e le regole di servizio possono integrare il parametro di correttezza richiesto
- Per convincere in modo decisivo, le prove indiziarie devono formare un quadro unitario, coerente e incompatibile con spiegazioni alternative ragionevoli; singoli elementi deboli possono essere resiliti se inseriti in una catena probatoria logica e completa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →