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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35133/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, sanzioni e interessi, sostenendo di non aver mai ricevuto gli atti presupposti e in particolare l'avviso di liquidazione, con conseguente nullità degli atti successivi. In appello deduceva la mancata notifica dell'avviso di liquidazione presso il domicilio fiscale corretto, l'inesistenza di un obbligo di comunicare il cambio di residenza e la lesione del diritto di difesa; in cassazione denunciava omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 140 c.p.c. e 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la notifica fosse stata tentata presso un immobile di sua proprietà ma non più adibito a residenza da oltre due anni, essendo locato a terzi. Successivamente, con memoria, dichiarava di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle cartelle ed aver integralmente pagato quanto dovuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, derivante dalla dichiarazione del ricorrente di aver aderito alla rottamazione e di aver integralmente corrisposto il debito. Ha escluso che potesse operare l'estinzione del processo per rinuncia, poiché la rinuncia non risultava compiuta con le forme richieste dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c. né accettata dalla controparte. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente; escluso anche il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia delle Entrate come parametro di ammissibilità dell'appello, per sostenere che il ricorso era diretto contro l'atto e non contro la sentenza

  • art. 58 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la Corte d'appello lo ha richiamato per affermare che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune di iscrizione anagrafica

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la notifica degli atti fiscali, salvo consegna in mani proprie, va eseguita nel domicilio fiscale del destinatario

  • art. 140 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come norma violata nella disciplina della notificazione, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    richiamato dal ricorrente come base della definizione agevolata delle cartelle da cui è derivato il venir meno dell'interesse a coltivare il ricorso

  • art. 390, ultimo comma, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve essere notificata o comunicata nelle forme previste; in difetto non produce estinzione, ma può determinare inammissibilità per sopravvenuto venir meno dell'interesse

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016

    richiamato per giustificare la compensazione delle spese, essendo la rinuncia determinata dall'adesione alla definizione agevolata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di avere aderito a una definizione agevolata e di avere integralmente estinto il debito può comportare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
  • L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre l'estinzione del processo, deve rispettare le forme previste dall'art. 390 c.p.c. e risultare accettato dalla controparte; in mancanza, non estingue il giudizio ma può essere valorizzato come indice del venir meno dell'interesse, con esito di inammissibilità.
  • Quando la causa di inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la proposizione dell'impugnazione, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando la cessazione dell'interesse al ricorso dipende dall'adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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