Cassazione Penale, Ordinanza n. 32995/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 3-bis della legge n. 575 del 1965. L'unico motivo riguardava il giudizio di responsabilità, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, oltre che generico e non confrontato in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata, ivi compresa quella di primo grado.
Norme richiamate
art. 3-bis della legge n. 575 del 1965
È la norma incriminatrice sulla quale si fonda la condanna confermata in appello; il ricorso non ne ha scalfito l'accertamento di responsabilità.
Cassa delle ammende
È disposta la condanna al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già vagliate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza è generica, e quindi inammissibile, quando non si misura con le argomentazioni decisive della decisione di merito, neppure con riferimento alla sentenza di primo grado richiamata dalla Corte d'appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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