Cassazione Penale, Ordinanza n. 12879/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso riguarda una sentenza di appello che ha confermato la responsabilità dell'imputato per truffa e ha mantenuto il riconoscimento della recidiva. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, 605 c.p.p. e 111 Cost., oltre a vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato di truffa, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove. La Corte rileva che la censura è formulata solo in fatto, mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e ripropone doglianze già esaminate in appello in una situazione di doppia conforme. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva; anche tale doglianza è ritenuta aspecifica, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la pluralità dei precedenti delittuosi e la progressione criminosa quale indice di pericolosità ingravescente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente diretto a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e comunque aspecifico perché riproduttivo di questioni già affrontate con motivazione completa e coerente dalla Corte d'appello in doppia conforme. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il motivo sulla recidiva, osservando che la motivazione della Corte territoriale era lineare, non illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
norma incriminatrice del reato di truffa per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato
art. 99 c.p.
norma sulla recidiva; la Corte ritiene corretta la valutazione della Corte territoriale sulla sua sussistenza e sulla pericolosità ingravescente
art. 125 c.p.p.
richiamato come parametro di legittimità della motivazione, ma la censura è reputata in fatto e quindi non scrutinabile nel merito di legittimità
art. 605 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale; la Corte osserva che non può procedere a una rilettura delle prove
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, richiedano una rivalutazione del fatto e delle prove o una diversa ricostruzione del compendio probatorio.
- Quando la sentenza d'appello si pone in continuità con quella di primo grado in regime di doppia conforme, la motivazione può richiamare le argomentazioni del primo giudice e resta insindacabile se completa, coerente e non manifestamente illogica.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La valutazione della recidiva è censurabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o giuridicamente errata; è invece immune da sindacato se il giudice di merito valorizza la pluralità dei precedenti e la progressione criminosa quale indice di maggiore pericolosità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12850/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12863/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12865/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12867/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_penale · 3 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12868/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →