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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12879/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguarda una sentenza di appello che ha confermato la responsabilità dell'imputato per truffa e ha mantenuto il riconoscimento della recidiva. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 125, 605 c.p.p. e 111 Cost., oltre a vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato di truffa, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove. La Corte rileva che la censura è formulata solo in fatto, mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e ripropone doglianze già esaminate in appello in una situazione di doppia conforme. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva; anche tale doglianza è ritenuta aspecifica, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato la pluralità dei precedenti delittuosi e la progressione criminosa quale indice di pericolosità ingravescente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente diretto a una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, e comunque aspecifico perché riproduttivo di questioni già affrontate con motivazione completa e coerente dalla Corte d'appello in doppia conforme. Ha inoltre ritenuto inammissibile anche il motivo sulla recidiva, osservando che la motivazione della Corte territoriale era lineare, non illogica e conforme alla giurisprudenza di legittimità. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    norma incriminatrice del reato di truffa per il quale è stata affermata la responsabilità dell'imputato

  • art. 99 c.p.

    norma sulla recidiva; la Corte ritiene corretta la valutazione della Corte territoriale sulla sua sussistenza e sulla pericolosità ingravescente

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato come parametro di legittimità della motivazione, ma la censura è reputata in fatto e quindi non scrutinabile nel merito di legittimità

  • art. 605 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione al vizio motivazionale; la Corte osserva che non può procedere a una rilettura delle prove

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla motivazione; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, richiedano una rivalutazione del fatto e delle prove o una diversa ricostruzione del compendio probatorio.
  • Quando la sentenza d'appello si pone in continuità con quella di primo grado in regime di doppia conforme, la motivazione può richiamare le argomentazioni del primo giudice e resta insindacabile se completa, coerente e non manifestamente illogica.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile se si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La valutazione della recidiva è censurabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o giuridicamente errata; è invece immune da sindacato se il giudice di merito valorizza la pluralità dei precedenti e la progressione criminosa quale indice di maggiore pericolosità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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