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Sentenza

Sentenza n. 1277/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica docenti per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione lavoro, n. 1738 del 24 settembre 2024. La sentenza civile aveva accertato il diritto del docente al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero al pagamento dei relativi importi, oltre accessori di legge. La pronuncia era stata notificata all'amministrazione il 23 gennaio 2025 mediante posta elettronica certificata, con indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, secondo le istruzioni dell'Ufficio scolastico regionale, ed era passata in giudicato, come attestato il 4 luglio 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha dato esecuzione alla pronuncia. Il ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata all'amministrazione ed era decorso il termine di moratoria di centoventi giorni, senza che il Ministero avesse adempiuto. Ha ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di eseguire integralmente la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. I compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente, ritenendosi applicabile per analogia la disciplina sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della funzione della Carta elettronica docenti, che costituisce un contributo per l'aggiornamento e la formazione e non un corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e pronunciarsi sulle misure coercitive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata negata perché ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull'assenza di compensi aggiuntivi per il commissario ad acta, in quanto ricompresi nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto la disposizione richiamata sull'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione di una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il perdurante inadempimento legittima l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine specifico e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
  • La disciplina secondo cui i compensi del commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza concernenti altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in concreto, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua in rapporto alla natura della prestazione dovuta e alla funzione dell'obbligazione oggetto del giudicato.
  • La Carta elettronica docenti, in quanto contributo destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente e non corrispettivo di una prestazione, può giustificare il rifiuto della penalità di mora per il ritardo nell'adempimento della relativa condanna.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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