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Sentenza

Sentenza n. 1018/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di liquidazione dell’equo indennizzo, fondato sul parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo aver subito un ictus emorragico al termine di un turno di servizio, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo per gli esiti dell’emorragia cerebrale e per una cardiopatia ipertensiva con extrasistoli. La Commissione Medica Ospedaliera lo aveva dichiarato non idoneo al servizio e aveva ascritto le menomazioni alla Tabella A, categoria 6, mentre il Comitato di Verifica aveva escluso il nesso causale o concausale con il servizio, ravvisando cause costituzionali ed extralavorative e negando la presenza di stress lavorativi eccedenti l’ordinario. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 3 e 10 della l. n. 241/1990 e dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, irragionevolezza, illogicità e incompletezza, sostenendo che il Comitato non avesse considerato le specifiche condizioni di servizio, il forte stress lavorativo, le 161 ore di lavoro straordinario svolte nel 2019 e la possibile incidenza di tali fattori sull’ictus. Ha inoltre dedotto, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 per mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il giudice ha anche esaminato in rito la posizione delle amministrazioni: ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché il parere del Comitato di Verifica è atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, e ha ritenuto la notificazione al Ministero della Difesa una mera denuntiatio litis, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha ribadito che le valutazioni del Comitato di Verifica sul nesso eziologico rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di vizi procedimentali, manifesta irragionevolezza metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze potenzialmente decisive. Nel caso concreto, il parere era sufficientemente motivato quanto alla cardiopatia ipertensiva e alle generiche allegazioni relative a stress, turni, pericoli e disagi ordinari del servizio. Il ricorrente non aveva infatti allegato e provato specifici episodi eccezionali, gravosi ed esorbitanti rispetto ai normali compiti d’istituto, né aveva precisato su quale patologia tali circostanze avrebbero inciso. È stata invece accolta la censura relativa all’ictus: il Comitato non aveva valutato né motivato l’eventuale incidenza causale o concausale delle 161 ore di lavoro straordinario svolte nel 2019, nei mesi anteriori all’evento emorragico. Il riferimento allo stress psico-fisico ordinario era stato formulato nel parere con riguardo alla cardiopatia, non all’ictus. Il TAR ha quindi annullato la determina dirigenziale del 3 maggio 2023, in quanto fondata sul parere parzialmente viziato, disponendo il riesercizio del potere con verifica specifica dell’incidenza dell’attività lavorativa antecedente al novembre 2019 e del relativo stress sull’eziologia dell’emorragia cerebrale. Non è stata esaminata la domanda di liquidazione dell’equo indennizzo, essendo necessario il previo riesercizio del potere. È stata respinta la censura relativa al mancato preavviso di rigetto, poiché il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante e la disciplina speciale consente comunque all’interessato di produrre documentazione e osservazioni. La memoria di replica del ricorrente è stata dichiarata inammissibile perché non vi era una precedente memoria avversaria cui replicare. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento conclusivo e del parere recepito deve consentire di comprendere le ragioni della decisione e deve confrontarsi con le circostanze concrete potenzialmente rilevanti per il nesso causale.

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale è stata richiamata tra le censure, ma il giudice ha ritenuto decisivo il fatto che l’istruttoria non avesse considerato uno specifico elemento fattuale, costituito dal lavoro straordinario.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è necessario nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quando il parere del Comitato di Verifica è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione, poiché la partecipazione non potrebbe incidere sul contenuto dispositivo; la disciplina speciale consente comunque la presentazione di documenti e osservazioni.

  • art. 2 d.P.R. 461/2001

    La disciplina speciale del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio attribuisce rilievo al parere del Comitato di Verifica e consente all’interessato di produrre documentazione sanitaria, osservazioni e ulteriori elementi a sostegno della domanda.

  • d.P.R. 461/2001

    Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è obbligatorio e vincolante per l’amministrazione procedente; il relativo procedimento non richiede un contraddittorio ulteriore mediante preavviso di rigetto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato avviso alle parti della possibile questione relativa alla legittimazione passiva e ha dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata senza una precedente memoria avversaria cui replicare.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, le valutazioni medico-legali del Comitato di Verifica costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza metodologica, travisamento dei fatti od omessa considerazione di circostanze concrete potenzialmente decisive.
  • Il parere del Comitato di Verifica deve esaminare le circostanze fattuali specificamente allegate dal dipendente che possano incidere sul nesso causale o concausale; l’omessa valutazione di un rilevante periodo di lavoro straordinario antecedente all’insorgenza della patologia integra un vizio istruttorio e motivazionale.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede l’allegazione e la prova di specifici fatti di servizio eccezionali, gravosi ed esorbitanti rispetto ai normali compiti d’istituto, idonei a incidere causalmente o concausalmente sulla patologia; non sono sufficienti generiche deduzioni di stress, fatica, turni disagiati o pericolosità ordinaria del servizio.
  • Nel procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001 non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, quando il parere del Comitato di Verifica è obbligatorio e vincolante e la disciplina speciale consente al dipendente di presentare documentazione e osservazioni.
  • Il parere del Comitato di Verifica è un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva; la legittimazione passiva spetta all’organo di amministrazione attiva che recepisce il parere e adotta il provvedimento conclusivo.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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