Cassazione Civile, Ordinanza n. 32719/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza e ha disposto la correzione materiale dell'ordinanza precedente, ordinando l'inserimento nel dispositivo della formula con distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. Ha inoltre escluso qualsiasi provvedimento sulle spese del procedimento di correzione, per la sua natura speciale e in assenza di opposizione delle intimate.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La società di riscossione ha chiesto la correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 10614 del 2024, perché nel dispositivo era stata sì disposta la condanna della società contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ma senza inserire la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, che nella memoria illustrativa si era dichiarato antistatario. L'istanza si fondava sulla mancata pronuncia sulla domanda di distrazione, proposta tempestivamente con la memoria illustrativa. Le intimate non hanno svolto difese.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, non trattandosi di domanda autonoma.
art. 288 c.p.c.
La correzione dell'errore materiale può essere disposta per integrare il dispositivo della precedente ordinanza.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La disciplina della distrazione delle spese si coordina con il procedimento di correzione, quando la domanda di distrazione sia stata formulata e sia rimasta priva di pronuncia.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Dopo la riforma, il procedimento si svolge in forma camerale secondo la disciplina vigente, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
art. 378 c.p.c.
L'istanza di distrazione può essere proposta tempestivamente anche nella memoria illustrativa.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, quando la domanda sia stata ritualmente proposta nel giudizio, integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., e non un vizio da far valere con impugnazione ordinaria.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessoria alla condanna alle spese; pertanto la sua omissione nel dispositivo può essere emendata con il procedimento di correzione.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso provvedimenti della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- L'istanza di distrazione può essere formulata anche con la memoria illustrativa nel giudizio di legittimità, senza che sia necessario un autonomo contraddittorio sul punto quando la controparte non abbia interesse a contrastarla.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, di regola non va pronunciata alcuna statuizione sulle spese, per la natura speciale del subprocedimento e l'assenza di una vera soccombenza tra le parti.
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