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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4171/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato il decreto del GIP che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione depositata dal PM in forma cartacea ritenendola irrituale e in violazione dell'art. 3 del d.nn. n. 217 del 29.12.2023 che impone il deposito telematico tramite APP. Il PM deduceva l'abnormità del provvedimento su due profili: strutturale (mancanza di potere del GIP a sindacare un atto amministrativo del Capo dell'Ufficio che aveva accertato il malfunzionamento del sistema) e funzionale (la restituzione degli atti al PM determinerebbe una stasi del procedimento e renderebbe impossibile il deposito telematico, frustrando il pubblico servizio e violando tempi ragionevoli). Sosteneva inoltre che l'accertamento di malfunzionamento legittimava il deposito analogico e che il Gip avrebbe illegittimamente sindacato l'operato del Procuratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato la censura di abnormità. Ha deciso che: (i) la questione del malfunzionamento del sistema è essenzialmente di natura amministrativa e l'atto del Procuratore che lo accerta è sindacabile in sede amministrativa, non mediante ricorso per cassazione; (ii) l'impugnazione per cassazione è ammessa in deroga solo per atti abnormi secondo la giurisprudenza consolidata, ma nel caso di specie il provvedimento del GIP (di fatto una restituzione degli atti al PM per irregolarità formale del deposito) non è né strutturalmente né funzionalmente abnorme; (iii) la restituzione non produce una stasi insuperabile del procedimento perché il PM può reiterare la richiesta di archiviazione conformandosi alle forme previste quando il sistema torni operativo; (iv) la tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) esclude il ricorso per cassazione salvo il caso di abnormità, non riscontrata qui. Di conseguenza il provvedimento del GIP è stato confermato nella sostanza e il ricorso del PM dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • d.nn. n. 217 del 29.12.2023, art. 3

    Imposizione del deposito telematico tramite l'applicativo APP per soggetti interni abilitati; il provvedimento del Gip ha rilevato la violazione di tale obbligo nel deposito cartaceo del PM

  • art. 175‑bis c.p.p., commi 1, 3 e 4

    Norma che disciplina procedure in presenza di accertamento di malfunzionamento a livello di Ufficio; la Corte rileva che l'atto amministrativo di accertamento del malfunzionamento è di natura organizzativa e la sua sindacabilità compete alla giustizia amministrativa

  • art. 568, comma 1, c.p.p.

    Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione contro provvedimenti per i quali la legge non prevede rimedi ordinari è ammesso solo in presenza di abnormità, circostanza non ravvisata

  • art. 410 e art. 411 c.p.p.

    Richiamate come disposizioni che prevedono la restituzione degli atti o controlli formali nell'ambito degli atti relativi alla richiesta di archiviazione; il provvedimento del Gip è ricondotto a strumenti previsti dal sistema processuale

  • art. 408 c.p.p.

    Norma richiamata nella prospettazione del PM come possibile adattamento procedurale in presenza di accertamento di malfunzionamento; la Corte osserva che l'effetto organizzativo resta materia amministrativa

  • art. 107‑bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie c.p.p.

    Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili

    Rilevata la legittimità della previsione della richiesta cumulativa in procedimenti contro ignoti; la restituzione degli atti non impedisce la reiterazione della richiesta cumulativa da parte del PM

  • art. 415, comma 4, c.p.p.

    Richiamato rispetto alla disciplina delle pronunce di archiviazione in caso di 'ignoti seriali' e della possibilità di pronunce cumulative; non impedisce la riproposizione della richiesta dopo restituzione

  • art. 131‑bis c.p. (richiamato nella giurisprudenza citata)

    Citata a titolo di comparazione giurisprudenziale (provvedimenti in materia di decreto penale vs archiviazione) per affermare che il controllo del giudice su aspetti di qualificazione non è di per sé abnorme

Massime di principio

  • Il deposito telematico è la regola: in assenza di un accertamento amministrativo che legittimi modalità alternative, il PM deve osservare le forme telematiche prescritte.
  • L'accertamento di malfunzionamento compiuto dal Capo dell'Ufficio ha natura amministrativa e la sua legittimità va contestata in sede amministrativa, non con ricorso per cassazione contro provvedimenti giudiziari interlocutori.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti per i quali non è previsto specifico rimedio è ammissibile solo se l'atto è 'abnorme' secondo la giurisprudenza di legittimità; la soglia di abnormità è molto alta (atto avulso dall'ordinamento o che determina stasi insuperabile del processo).
  • La restituzione degli atti da parte del Gip per vizi formali non equivale di per sé a una stasi insuperabile: il PM può correggere e reiterare la richiesta quando le condizioni (es. funzionamento del sistema) lo consentono.
  • I termini processuali (es. chiusura delle indagini) non trasformano automaticamente una richiesta tardiva in un atto nullo; la reiterazione valida della richiesta è, di norma, possibile e non produce nullità automatica del procedimento.

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