Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/11/2020 n. 6736 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che ha rettificato in aumento il reddito della società relativo al 2003 per Euro 35.000 imputato ai soci (IRPEF), ha recuperato maggiore IRAP ed IVA (Euro 42.000). L'Ufficio aveva disconosciuto la deducibilità del canone di locazione (prima rata semestrale di Euro 252.000, imputata per Euro 35.000 per il 2003 e relativa IVA) sostenuto in relazione a un contratto di locazione con opzione di acquisto, ritenendo mancare l'inerenza del costo perché l'immobile non fu mai preso in possesso, l'operazione era antieconomica e priva di giustificazione economica. I ricorrenti sostenevano che la somma fosse stata versata come penale in occasione della risoluzione consensuale del contratto e che il costo fosse quindi deducibile/inerente.

La decisione

La CTP di primo grado aveva rigettato i ricorsi e la Commissione Tributaria Regionale di appello ha integralmente confermato la sentenza. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'onere della prova dell'inerenza gravasse sui contribuenti e che essi non avessero dimostrato né la natura penale dell'importo né la riconducibilità della spesa all'attività d'impresa. Mancava nel contratto qualsiasi clausola penale o di recesso a giustificazione dell'importo; la somma versata risultava antieconomica e non collegata a profitti o a una logica imprenditoriale. Sono state applicate le sanzioni per infedele dichiarazione anche nei confronti dei soci (compreso l'accomandante). L'appello è stato respinto, confermando il recupero d'imposta e l'applicazione delle sanzioni; gli appellanti condannati alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)

    I componenti negativi sono deducibili solo se riferibili ad attività o beni da cui derivano ricavi: l'inerenza del costo alla produzione del reddito è requisito della deducibilità. L'onere della prova circa l'esistenza, la natura e la destinazione del costo grava sul contribuente.

  • D.P.R. 600/1973, art. 46

    La maggior imposta imputata al socio comporta l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione anche nei confronti del socio, ivi compreso l'accomandante, per omissione/insufficiente controllo.

  • D.P.R. 597/1973, art. 5

    Principio di imputazione ai soci dei redditi della società di persone, con conseguente responsabilità fiscale e sanzionatoria dei soci per la quota attribuita.

  • D.P.R. 633/1972, art. 54

    Richiamato in relazione alle questioni IVA contestate (recupero IVA su fattura relativa al canone non inerente).

  • L. 392/1978, art. 27, co. 7 e 8

    Norme sul recesso del conduttore per gravi motivi: applicabili solo se previste/attuate; nel caso non erano contemplate nel contratto e non erano state esercitate, dunque non giustificano la restituzione dei canoni o la qualificazione della somma come versamento per recesso.

  • Codice Civile, art. 1382 (clausola penale)

    La clausola penale liquidata in contratto può giustificare la deducibilità se prevista prima dell'inadempimento; nel caso non risultava inserita nel contratto e non poteva essere desunta da un accordo verbale successivo.

  • D.lgs. 546/1992, art. 57

    Divieto di introdurre nuove questioni (nova) in appello: la richiesta di limitazione della responsabilità dell'accomandante formulata per la prima volta in appello è inammissibile.

  • D.lgs. 546/1992, art. 59, lett. b)

    Principio del necessario contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone; omissione rilevabile d'ufficio e fonte di nullità se non rispettato (richiamato per giurisprudenza).

Massime di principio

  • Onere della prova sull'inerenza: il contribuente deve documentare in modo chiaro e convincente che la spesa è funzionale alla produzione del reddito (contratto, inizio esecuzione, utilizzo del bene, correlazione con ricavi).
  • Pagamenti antieconomici o privi di giustificazione economica costituiscono indici cui l'Amministrazione può appellarsi per contestare l'inerenza; spetta al contribuente smontare questi indici con elementi probatori concreti.
  • La clausola penale è deducibile solo se prevista contrattualmente prima dell'inadempimento e adeguatamente documentata; la semplice rinegoziazione verbale o la qualificazione ex post di un versamento come penale è insufficiente senza prova scritta e preventiva.
  • In presenza di opzioni di acquisto o trattative per compravendita, è preferibile impiegare strumenti negoziali coerenti (es. preliminare di vendita) o prevedere espressamente nel contratto clausole che disciplinino il pagamento e l'eventuale recesso, per evitare contestazioni fiscali.
  • Non è ammesso introdurre nuove difese in appello (nova); questioni rilevanti per la decisione devono essere dedotte in prime cure.
  • La responsabilità fiscale e la possibile irrogazione di sanzioni ricadono anche sui soci di società di persone (incluso l'accomandante); l'estraneità alla gestione non esclude l'obbligo di controllo e la responsabilità per infedeltà dichiarativa.
  • Per evitare rischi, occorre conservare e produrre documentazione completa (contratti con clausole chiare, prova di effettiva presa di possesso/uso, corrispondenza, quietanze di pagamento, verbali di risoluzione e clausole penali antecedenti) che dimostri la ragione economica dell'operazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.