Cassazione Civile, Ordinanza n. 15342/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di riduzione proposta da una legittimaria nei confronti del fratello, beneficiario di una donazione immobiliare effettuata in vita dal padre con dispensa da collazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo la citazione carente perché non specificava con precisione il relictum, il donatum, il valore dei beni e l'entità numerica della lesione, oltre a non produrre titoli di proprietà e documentazione ipocatastale. La Corte d'appello ha invece accolto l'impugnazione della legittimaria, ha ritenuto sufficientemente specificati i beni rilevanti ai fini della riunione fittizia, ha valorizzato anche una consulenza tecnica e le allegazioni di parte, e ha condannato il convenuto alla reintegrazione monetaria della quota di legittima. Il ricorrente per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 556 e 564 c.c., 2697 c.c. e degli artt. 115, 163 e 167 c.p.c., sostenendo che il legittimario debba indicare in modo puntuale i beni costituenti relictum e donatum, che la prova della lesione richieda necessariamente riscontri documentali sui registri immobiliari e che la CTU non possa supplire a lacune assertive con funzione esplorativa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2729, 2697, 1350, 782 e 162 c.c., censurando l'uso delle presunzioni per dimostrare la lesione in assenza di titoli di provenienza e di certificazioni ipocatastali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che, nell'azione di riduzione, il legittimario deve sì allegare gli elementi utili a individuare la massa ereditaria e la lesione della quota di riserva, ma non è necessario che indichi già in citazione, in termini numerici e dettagliati, il valore di ciascun bene o l'ammontare matematico della lesione. L'omessa indicazione di beni relitti o donazioni non comporta automaticamente nullità o rigetto, se tali elementi emergono dagli atti o sono oggetto di specifica contestazione e se, nel rispetto delle preclusioni, il giudice può procedere alla riunione fittizia e alla verifica della lesione anche mediante CTU. Ha inoltre escluso che la mancata produzione dei titoli di provenienza e della documentazione ipocatastale determinasse, nel caso concreto, inammissibilità o violazione delle regole probatorie, perché i giudici di merito avevano comunque accertato la titolarità dei beni sulla base delle allegazioni e dell'istruttoria, mentre la doglianza sul litisconsorzio necessario è stata ritenuta generica. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 556 c.c.
Richiamato in tema di riunione fittizia e determinazione della massa di calcolo della legittima.
art. 564 c.c.
Richiamato per l'onere di imputazione del legittimario e per l'allegazione degli elementi patrimoniali rilevanti ai fini dell'azione di riduzione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla lesione della quota di riserva e sulla consistenza del relictum e del donatum.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e alla non contestazione.
art. 163 c.p.c.
Richiamato in relazione al contenuto dell'atto di citazione e alla specificità della domanda.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione alle difese del convenuto e al regime delle contestazioni.
art. 164 c.p.c.
Richiamato come possibile sanzione per eventuali carenze del contenuto dell'atto introduttivo, ma esclusa nel caso concreto.
art. 2729 c.c.
Richiamato per affermare che la prova della lesione può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 1350 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 782 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 162 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.
art. 559 c.c.
Richiamato per la regola secondo cui eventuali donazioni successive possono incidere sulla concreta aggredibilità della liberalità considerata.
art. 567 c.p.c.
Richiamato in via analogica per escludere che la produzione dei certificati ipocatastali sia requisito di inammissibilità nel giudizio di riduzione/divisione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 164 c.p.c. in relazione all'art. 163, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la possibile nullità della citazione in caso di omissioni tali da impedire la compiuta identificazione del thema decidendum, ma esclusa quando gli elementi emergono dagli atti.
Cass. S.U. n. 2951/2016
Richiamata sul principio di non contestazione e sul fatto che la titolarità del diritto va allegata e provata solo se risultano contestazioni o mancanze dagli atti.
Massime di principio
- Nell'azione di riduzione il legittimario deve allegare gli elementi essenziali per individuare la massa ereditaria e la possibile lesione della quota di riserva, ma non è tenuto sin dall'atto introduttivo a una quantificazione matematica e analitica di ogni singolo bene e della lesione.
- L'omessa indicazione in citazione di tutti i beni del relictum o del donatum non determina automaticamente la nullità o il rigetto della domanda se tali elementi emergono dagli atti di causa, dalle difese avversarie o dall'istruttoria svolta nel rispetto delle preclusioni.
- La prova della lesione della legittima può essere raggiunta anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e il giudice può avvalersi della CTU quando essa sia chiamata a valutare beni e componenti patrimoniali specificamente individuati, non già a svolgere un'indagine esplorativa.
- In tema di riduzione, il rigetto della domanda dipende dall'insufficienza della prova della lesione all'esito dell'istruttoria, non dalla mera incompletezza iniziale delle allegazioni quando queste consentano di individuare l'oggetto della domanda e il contraddittorio sia stato pienamente instaurato.
- La mancata produzione dei titoli di provenienza o della documentazione ipocatastale non comporta, di per sé, inammissibilità della domanda di riduzione; tale documentazione è utile all'accertamento, ma la sua assenza non è decisiva se la titolarità dei beni risulta comunque incontroversa o accertata in causa.
- Chi deduce il difetto di litisconsorzio necessario deve indicare specificamente le parti pretermessa e spiegare in concreto perché la partecipazione di quei soggetti fosse necessaria; non è sufficiente un rilievo astratto sulla mancata produzione di documenti.
- Il principio di non contestazione può incidere sull'accertamento dei fatti allegati quando il convenuto non contesti specificamente la titolarità dei beni o l'esistenza delle liberalità, fermo il rispetto delle preclusioni probatorie.
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